La Corte di Giustizia Europea ha sentenziato che il servizio da precario ai fini della ricostruzione della carriera non ha lo stesso valore del servizio di ruolo.
La sentenza emessa il 20 settembre scorso nella causa C-466/17, cade come una doccia fredda per i vari ricorrenti che negli ultimi anni avevano sperato di ottenere il riconoscimento del servizio a tempo determinato.
La sentenza ha preso le mosse dal ricorso presentato, ricorda Italia Oggi, da una docente di ruolo della provincia di Trento, che si era rivolta al giudice del lavoro contro il mancato riconoscimento dell’intero servizio preruolo ai fini della progressione economica di anzianità.
Il servizio precario deve essere valutato per 2/3
A tal proposito, l’articolo 485 del decreto legislativo 297/94 prevede, che solo i primi 4 anni di servizio precario possano essere valutabili per intero ai fini della ricostruzione di carriera. E che gli ulteriori anni di servizio preruolo oltre il quarto anno debbano essere valutati solo per i 2/3.
L’insegnante in questione, si era appellata alla clausola 4 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999. Tale clausola prevede, infatti, che i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Ma i giudici della corte Europea hanno presentato come legittimo il decreto l’articolo 485 del decreto legislativo 297/94, quindi sostenendo il fatto che le “frazioni di anni di preruolo che non vengono riconosciuti in prima battuta vengono attribuite dopo un certo numero di anni tramite la rielaborazione della ricostruzione di carriera.
Ciò avviene al compimento del 16esimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore e del 18esimo anno per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore”.
Pertanto, più è lungo il periodo di precario, tanto più breve è il periodo di mancato riconoscimento per intero degli anni di preruolo.
Sulla sentenza i giudici di Bruxelles evidenziano come l’articolo 485 del testo unico “mira, in parte a rispecchiare le differenze tra l’esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell’ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”.
Pertanto, la clausola 4 dell’Accordo quadro del 1999 sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta, si legge ancora su Italia Oggi, in linea di principio, a una normativa nazionale la quale, ai fini dell’inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
La sentenza della Corte Europea si pone quindi come nuovo “faro” per le vicende in merito, nel senso che i giudici italiani adesso dovranno adeguarsi e seguire tali indicazioni.
Ovviamente ciò si deve intendere nel senso che le sentenze ormai definitive non verranno toccate da questa disposizione, ma le future dovranno necessariamente essere vincolate al giudizio comunitario. Così come le sentenze pendenti, che vedranno respinti i ricorsi già proposti.
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