Attualità

Ricostruzione carriera. Istruzioni per l’uso/2

Le conseguenze della mancata presentazione della domanda (e non solo…).

Nella seconda puntata (per chi avesse perso la prima, niente paura… https://www.tecnicadellascuola.it/ricostruzione-carriera-istruzioni-per-luso) spiegherò perché non solo non bisogna dimenticare di presentare la domanda, ma anche perché occorre controllare con attenzione che la pratica segua il suo corso.
Ricordo che questo è il periodo fissato dalla l. n. 107/2015 per l’inoltro delle domande di ricostruzione di carriera.
“Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno” (art. 1, comma 209, l. cit.).

Cosa succede se non si presenta la domanda?
Poiché la ricostruzione di carriera avviene su domanda dell’interessato, fin quando non si presenta la domanda, le segreterie non procederanno alla ricostruzione carriera.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto alla ricostruzione di carriera non è soggetto a prescrizione, ma….

Purtroppo si prescrivono le differenze retributive….
Se con la ricostruzione di carriera avrei diritto al riconoscimento di quattro anni di servizio preruolo, ciò significa che avrei diritto di ottenere lo scatto stipendiale con quattro anni di anticipo. Dunque, quell’aumento di stipendio che ho ricevuto il mese scorso, in realtà avevo diritto di riceverlo quattro anni fa.
Di conseguenza, anche il prossimo scatto lo potrò avere con quattro anni di anticipo.
Se però non ho presentato la domanda subito e la presento dopo cinque o sei anni, perderò il diritto di farmi dare gli arretrati, soggetti a prescrizione quinquennale.

ATTENZIONE
Cosa succede se presento la domanda subito, ma la scuola tarda ad emettere il decreto di ricostruzione carriera?
Purtroppo è un fatto che si verifica con una certa frequenza, sia a causa di un cattivo funzionamento delle segreterie, sia perché magari si è in servizio in una scuola diversa da quella di titolarità (per esempio in assegnazione provvisoria).
Sul punto, è stata diramata una circolare da parte del M.E.F., che pochi conoscono (oltre agli addetti ai lavori).

La Circolare del M.E.F.
Il Ministero dell’Economia e Finanze, con Circolare M.E.F. Prot. 181138 n. 27 del 6 ottobre 2017, ha ricordato che- virtù del fatto che il riconoscimento dei servizi avviene su istanza di parte e considerato il termine di prescrizione quinquennale- “nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale”.

Se mi dicono di pazientare, perché “ci stiamo lavorando”?

Nella Circolare è scritto a chiare lettere: “in assenza di atti interruttivi, si ritiene che l’interessato abbia diritto a percepire gli arretrati nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emissione del decreto di inquadramento qualora l’ufficio preposto emani il decreto tardivamente”.

Se la scuola comunque mi riconosce anche gli arretrati, ammettendo che il ritardo è dovuto a colpa sua?

La Ragioneria Generale dello Stato ha formalmente invitato gli Uffici di controllo ad “ammettere al pagamento, nell’ipotesi di tardiva emissione del decreto di ricostruzione di carriera e di mancato atto interruttivo del termine prescrizionale da parte dell’interessato, i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente il decreto stesso”.

In pratica, si perdono gli arretrati e – come si dice da qualche parte- si resta “cornuti e mazziati”

La (troppa) pazienza non è più una virtù.

Francesco Orecchioni

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