Quando presentare la domanda, quanto tempo ha la scuola per provvedere, quali sono i servizi valutabili, quando è valutabile il servizio inferiore a 180 giorni. Un’interessante sentenza del Tribunale di Grosseto.
Questo è il periodo fissato dalla l. n. 107/2015 per l’inoltro delle domande di ricostruzione di carriera.
“Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno” (art. 1, comma 209, l. cit.).
E’ obbligatorio presentare la domanda o le scuole sono comunque tenute a provvedere?
La ricostruzione di carriera avviene su domanda dell’interessato.
Cosa succede se un docente “dimentica” di presentare la domanda?
Secondo una recente sentenza della Cassazione, finchè si è in servizio si è sempre in tempo a presentare la domanda, però si perde il diritto a percepire gli arretrati, soggetti a prescrizione quinquennale.
Entro quanto tempo le segreterie devono provvedere?
Al massimo, entro il 28 febbraio (“Entro il successivo 28 febbraio, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico” -art. 1, comma 209, l. cit.).
Quali sono i servizi valutabili?
Il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni (art.11, comma 14, della l. n.124/1999).
E’ valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie?
Purtroppo no. Nonostante alcune pronunce favorevoli, la Corte di Cassazione ha escluso la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie. C’è da dire però che recentemente la Corte d’Appello di Roma ha deciso di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi sul tema.
In quali casi può essere valutato il servizio inferiore ai 180 giorni?
Secondo l’art.11, comma 14, della l. n.124/1999 (norma di interpretazione autentica) è altresì valutabile come annuale il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Cosa s’intende per ininterrottamente? E’ valutabile il servizio reso con più contratti?
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Grosseto.
In una recente pronuncia (Trib. Grosseto -sez. lav., n. 949 del 04/08/2020), il Tribunale di Grosseto ha affrontato il caso di una docente precaria che non aveva prestato un servizio “formalmente” ininterrotto.
La docente era stata infatti assunta con diversi contratti e con interruzione durante i periodi delle vacanze pasquali e natalizie.
Il Tribunale – considerando che durante tali periodi non era stato chiamato alcun docente in sostituzione- ha accolto il ricorso, osservando che era “irragionevole considerare unitaria l’attività, (e non provvedere quindi a sostituzioni del supplente già impegnato), e per altro verso frazionare giuridicamente la stessa attività penalizzando il supplente medesimo”.
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