L’anzianità di servizio prestato da un docente deve essere riconosciuta nella ricostruzione carriera per intero, anche in caso di insegnamento pregresso in altri gradi. Lo dice la Corte d’Appello di Genova, che rigetta la sentenza di primo grado del Tribunale di La Spezia.
La vicenda riguarda una docente di scuola secondaria di secondo grado, che ha deciso di impugnare la sentenza emessa dal giudice di La Spezia, che non le riconosceva il servizio non di ruolo, prestato presso la scuola dell’infanzia.
Il giudice di Genova, in secondo grado, con la sentenza n. 468 dello scorso 7 novembre, ha ribaltato la sentenza di primo grado, riconoscendo all’insegnante, in sede di ricostruzione della propria carriera, il servizio prestato anche nella scuola dell’infanzia per intero, anche se al momento dei fatti la stessa ricorrente si trova ad insegnare in una scuola superiore.
Il giudice di Genova della Corte d’Appello, nello specifico prendono come riferimento la pronuncia della Corte di Cassazione 89/2001, che sancisce: “stante l’assimilazione esistente tra i servizi prestati nella scuola materna e quelli svolti nella scuola elementare – occorrerebbe seguire una interpretazione estensiva (in quanto conforme alla Costituzione) della norma impugnata, ricomprendendo tra quelli riconoscibili agli insegnanti di scuola secondaria anche i servizi prestati nelle scuole materne”.
Inoltre, il giudice richiama la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 99/70 CE, che sancisce il principio di non discriminazione del personale dipendente con contratto a tempo determinato.
Dopo aver ripreso la sentenza, adesso ricordiamo la normativa di riferimento:
L’art.83 del D.P.R.31.05.1974, n. 417, successivamente ripreso dall’art.487 del D.L.VO 16.04.1994, n. 297, sancisce infatti che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Quindi, in poche parole, prendendo nuovamente come riferimento la sentenza precedente, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia a scuola superiore, l’anzianità di servizio deve comprendere non solo il servizio del ruolo attuale, ma anche quello precedente.
Stesso discorso vale anche per il passaggio da scuola dell’infanzia a scuola primaria: in caso di passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola materna al ruolo degli insegnanti di scuola elementare, come previsto dalla legge 11.07.1980, n. 312, trattandosi di personale appartenente al VI qualifica funzionale, viene conservata nel nuovo ruolo l’intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Inoltre, la nota del Ministero prot. 23720/625/FL del 05.06.1984 prevede che nei casi di passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola dell’infanzia a quello di scuola primaria deve essere “mantenuta, nella nuova posizione, la stessa anzianità di livello maturata nel ruolo di provenienza, trattandosi, nella fattispecie considerata, di passaggio di ruolo nell’ambito della medesima qualifica funzionale, cui corrisponde un unico livello retributivo”.
Infine, ricordiamo che nel caso di passaggio di ruolo, al termine del periodo di prova, gli interessati, possono richiede il riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente all’assunzione a tempo indeterminato.
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