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Ricostruzione carriera, per i passaggi di ruolo vale il servizio precedente

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Al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, l’anzianità di servizio deve comprendere non solo il servizio del ruolo attuale, ma anche quello precedente.

E’ quanto afferma il tribunale di Latina, che con la sentenza n. 144/19 del 31/01/19, ha chiarito come al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia a scuola superiore, è valida l’anzianità di servizio non solo del ruolo attuale, ma anche quello precedente.

 

La vicenda

La sentenza è scaturita in seguito alla vicenda di una docente di scuola secondaria di secondo grado, la quale a seguito di passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, non le veniva riconosciuto, in sede di ricostruzione di carriera tale servizio prestato in precedenza.
Il giudice, riferisce lo studio Legale BFI, nel contestare l’operato del Miur richiama i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte SU con sentenza n. 9144 del 2016 in cui è stato affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale
docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria, l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cosiddetta temporizzazione.
Lo stesso discorso è da applicarsi anche per il passaggio da scuola dell’infanzia a scuola primaria: in caso di passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola materna al ruolo degli insegnanti di scuola elementare, come previsto  dalla legge 11.07.1980, n. 312, trattandosi di personale appartenente al VI qualifica funzionale, viene conservata nel nuovo ruolo l’intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

La sentenza

Per concludere, il MIUR è stato condannato al riconoscimento di tutti gli anni di insegnamento prestati presso la scuola materna prima del passaggio nel ruolo docente di scuola secondaria superiore ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Una importante vittoria che conferma l’impegno riposto dallo  nella tutela dei diritti del personale docente e del personale amministrativo contro le ingiustizie dell’amministrazione scolastica.

La normativa

A sostegno di quanto affermato dalla sentenza di Latina, ricordiamo la nota del Ministero 23720/625/FL del 05.06.1984.
Tale nota prevede che nei casi di passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola dell’infanzia  a quello di scuola primaria deve essere “mantenuta, nella nuova posizione, la stessa anzianità di livello maturata nel ruolo di provenienza, trattandosi, nella fattispecie considerata, di passaggio di ruolo nell’ambito della medesima qualifica funzionale, cui corrisponde un unico livello retributivo”.Infine, è bene ricordare che nel caso di passaggio di ruolo, al termine del periodo di prova, gli interessati, possono richiede il riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente all’assunzione a tempo indeterminato.