Si protrae da anni lo scontro fra Miur e docenti di ruolo nella scuola secondaria provenienti dalla scuola dell’infanzia. Adesso la Cassazione sembra dare ragione ai prof.
Infatti, il nodo è sempre stato quello della valutazione da dare, ai fini della ricostruzione di carriera, degli anni d’insegnamento presso la scuola dell’infanzia.
Fino ad oggi, il Miur, seguendo le indicazioni del decreto legislativo 370/1970, nel dpr n. 417/1974 e nel decreto legislativo 297/1994, ha sempre negato il riconoscimento degli anni della materna per la ricostruzione carriera.
Ma i prof si sono appellati sempre ai giudici amministrativi e ordinati (Consiglio di Stato, decisione n. 4512/2001; Corte di Cassazione-sez. lavoro, sentenza n.2037/2013; Corte di Cassazione-sezioni riunite, sentenza n.9144/2016), che hanno sostenuto l’illegittimità delle posizioni del Ministero.
A tutela dei diritti degli insegnanti arriva un’altra sentenza importante, la n. 19778 del 4 ottobre 2016 emessa dai giudici della Corte di Cassazione della sezione lavoro, in cui è indicato espressamente che “in caso di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto in sede di ricostruzione di carriera al riconoscimento integrale dell’anzianità del servizio di ruolo maturata nella scuola di provenienza”.
La parola adesso passa al Ministero dell’Istruzione, per capire se seguirà o meno le indicazioni di questa ultima sentenza della corte di Cassazione.
Nel frattempo, i docenti coinvolti possono presentare al dirigente scolastico dove svolgono servizio in ruolo entro il 31 dicembre, la domanda per il riconoscimento di tutti i servizi prestati utili agli effetti della carriera.
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