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Ricostruzione carriera, servizio pre – ruolo nelle scuole paritarie: emendamento alla legge di bilancio

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Come abbiamo visto, c’è tempo fino al 31 dicembre per presentare domanda per la ricostruzione carriera da parte del personale docente, che può farla dopo 10 anni dal primo giorno utile per poter presentare l’istanza.

Uno dei tantissimi nodi relativi al tema, riguarda quello della valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, al momento, come sappiamo non riconosciuto.

A tal proposito è stato presentato un emendamento alla legge di bilancio 2018 presentato dal Luisa Boccia (MPD), teso proprio a riconoscere il servizio nelle scuole paritarie nella ricostruzione carriera degli insegnanti: “In considerazione del ruolo delle scuole paritarie nel concorrere insieme alle scuole statali al funzionamento del sistema nazionale di istruzione, ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie è attribuito il medesimo punteggio previsto per il servizio preruolo svolto nella scuola statale. A tal fine il Miur, con proprio provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento per riconoscere il servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie, in ragione della pari dignità tra le istituzioni scolastiche statali e non statali sancita dalla legge n. 62 del 2000. Il Contratto collettivo nazionale integrativo si adegua alle disposizioni di cui al presente comma”.

Staremo a vedere se riuscirà a passare tale emendamento che potrebbe fare felici tantissimi insegnanti che hanno anni di preruolo svolto nelle scuole paritarie.

Domanda cartacea ancora valida

Abbiamo anche visto in precedenza che, anche quest’anno, sarà valida la domanda cartacea di ricostruzione carriera, a causa dei problemi di Istanze Online.

A tal proposito, nella domanda, rivolta al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), devono essere dichiarati tutti i servizi valutabili: la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00).
In pratica, bisogna riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quello già dichiarato nella precedente dichiarazione dei servizi e dei titoli, presentata al momento dell’assunzione in ruolo.
Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.

Servizi valutabili

Infine, ricordiamo quali sono i servizi valutabili e non per la ricostruzione carriera, come segnalato dal sito Flc Cgil:

1) Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. Ricordiamo, che a seguito di norme delle varie leggi finanziarie, l’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.

2) Il servizio di leva/civile è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).

3) I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute non sono valutabili.

4) Sono valutabili i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario

5) Sono valutabili:

  • i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
  • i servizi prestati nelle scuole primarie parificate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06) e nelle scuole secondarie pareggiate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06).