Personale

Ricostruzione carriera, il servizio da precario deve essere calcolato per intero

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia si aggiunge alle altre riportate da questa testata in merito al riconoscimento di tutti gli anni di precariato ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti.

Il servizio precario vale per intero

Il giudice del Lavoro di Reggio Emilia, come riporta Anief, evidenzia come “la ricostruzione di carriera della ricorrente è stata effettuata in base a criteri e principi che violano quanto da ultimo statuito dalla pronuncia della Corte di Cassazione, atteso che il servizio non di ruolo è stato conteggiato, ai fini giuridici ed economici, per intero solo per i primi quattro anni, mentre i restanti vengono riconosciuti solo nella misura di due terzi ai fini giuridici e di un terzo ai fini economici”.
Inoltre, viene specificato come anche in questo caso venga disattesa la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.

Non solo gli arretrati: anche il gradone 3-8 del precedente contratto

Pertanto, il Tribunale ordina al Miur non solo di risarcire una docente con gli arretrati mai corrisposti, ma anche di “inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all’esatta ricostruzione sulla base del riconoscimento dell’intera anzianità di servizio prestata pre ruolo”.

Di conseguenza, tale applicazione prevede che la docente, immessa in ruolo sono nel 2012, venga riconosciuta la precedente contrattazione economica che prevedeva il cosiddetto “gradone” stipendiale 3-8.

Inoltre, il giudice dispone anche la condanna dell’Amministrazione anche al pagamento delle spese di soccombenza quantificate in 1.800 Euro oltre accessori.

Ricostruzione carriera: affare per i Tribunali

Come abbiamo già accennato, sono tante le sentenze che intervengono sul riconoscimento del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione carriera. A titolo d’esempio, si ricorda la sentenza del Tribunale di Pordenone emessa il 15 febbraio, dove il giudice “accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo effettivamente prestati sin dal primo contratto a termine con l’attribuzione della stessa progressione stipendiale, prevista dal CCNL Comparto scuola per il personale docente di ruolo e per l’effetto”.

In quel caso, in effetti, si è trattato forse di un piccolo record, dato che il Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente ben 18 anni di servizio precario, di cui 6 maturati nella scuola paritaria, altro punto dolente che ha visto numerosi interventi giudiziari.

Fabrizio De Angelis

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