I tempi normativi per la compilazione della domanda di ricostruzione di carriera per l’inquadramento definitivo in una delle 6 fasce stipendiali sono: dall’1 settembre al 31 dicembre dell’anno scolastico 2024/2025. La presentazione va fatta tramite la piattaforma digitale di Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione e del Merito entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 31 dicembre 2024.
Con l’approvazione del decreto legge 69 del 13 giugno 2023 è stato modificato il testo unico della scuola. In buona sostanza con l’art.14, comma 1 lettera a) del decreto legge 69/2023 si è intervenuti a modificare l’art.485 del d.lgs.297/94 nel seguente modo:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche’ ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
Modifica molto importante anche all’articolo 489 del d.lgs.297/94, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione». In buona sostanza i docenti immessi in ruolo a partire dall’1 settembre 2023 e confermati nel proprio ruolo, a seguito del superamento dell’anno di prova, dall’1 settembre 2024, potranno presentare la domanda di ricostruzione della carriera tenendo conto che il servizio prestato in fase di pre-ruolo sarà valutato sulla base dell’effettivo servizio svolto e non troverà più l’applicazione che con 180 giorni di servizio o con un serivizio continuativo dall’1 febbraio fino agli scrutini finali, venga calcolato un anno intero. Quindi per il riconoscimento di un anno intero serviranno 365 giorni di servizio e non la metà per come venivano calcolati fino all’anno scorso.
La scuola di titolarità in cui il docente o il personale Ata è stato confermato in ruolo defintivamente è responsabile della pratica di ricostruzione della carriera del dipendente. Tale scuola deve emettere il decreto di ricostruzione e trasmetterlo alla sede territoriale della Ragioneria generale dello Stato. A proposito della tempistica di emissione del succitato decreto è la Legge 107/2015 che dispone, ai sensi dell’art.1 comma 209, questi tempi.
Con precisione il suddetto comma 209 specifica: “Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma
restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio,ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle fi nanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico“.
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