I docenti e il personale Ata una volta entrati in ruolo e superato il periodo di prova, potranno ricostruire la carriera per avere la classe economica di appartenenza.
Facciamo l’esempio del docente X della scuola primaria che ha un periodo di 16 anni pre ruolo. Tale docente avrà i primi quattro anni ricostruiti per intero, mentre i rimanti 12 anni verranno calcolati per i due terzi. Quindi su 16 anni se ne vedrà riconosciuti solamente 12 e 4 anni verranno congelati. L’inquadramento economico del docente X sarà in classe 9 che è la seconda classe stipendiale dei docenti.
Le classi stipendiali sono 6, la prima classe indicata con 0 è quella che va da 0 ad 8, la seconda è quella che va da 9 a 14 e si indica nel cedolino con 9, la terza va da 15 a 20 e si indica con 15, la quarta va da 21 a 27 e si indica con 21, poi c’è la classe stipendiale 28 che va da 28 a 34 anni ed infine c’è la sesta ed ultima classe che è la 35 fino alla pensione.
Il DPR 399 del 23 agosto 1988 all’art.4, comma 3, dispone che al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Questa norma, attualmente vigente, consente ai docenti di ruolo che abbiano raggiunto il sedicesimo anno di servizio, di recuperare, ai soli fini economici, gli anni di pre ruolo decurtati all’atto della ricostruzione della carriera.
Prendiamo il caso del docente X della scuola primaria con 16 anni di pre ruolo, laureato e di ruolo nella scuola secondaria, tale docente ha avuto riconosciuti per intero i primi 4 anni di pre ruolo e dei successivi 12 ne ha avuti riconosciuti soltanto 8. Quindi il docente X, all’inizio della carriera, ha avuto riconosciuti 12 anni di pre ruolo ed è stato inquadrato nella seconda classe stipendiale identificata con il numero 9. Questo docente al compimento del diciottesimo anno di servizio dovrebbe avere riconosciuta, ai soli fini economici, l’intera anzianità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali. In buona sostanza tale docente dovrebbe avere restituiti i quattro anni decurtati all’inizio della carriera.
Se la scuola non ha provveduto all’adeguamento della classe stipendiale e della scadenza temporale per il nuovo scatto economico, basta che il docente ne faccia richiesta esplicita ai sensi dell’art.4 comma 3 del DPR. 399/1988. Il docente deve richiedere alla Ragioneria Territoriale dello Stato, anche per tramite della segreteria della scuola di titolarità, il ricalcolo del pre ruolo ai fini economici per l’inquadramento stipendiale nella classe di reale pertinenza. Nel caso in cui gli anni restituiti dovessero fare passare il docente da una classe stipendiale all’altra, l’insegnante deve avere gli arretrati oltre l’aumento stipendiale.
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