Chi ha numerosi anni di precariato, comunque superiori ai quattro, nella ricostruzione della carriera si vede ridotto di un terzo gli anni di pre ruolo che eccedono i primi quattro.
In buona sostanza un docente che ha 13 anni di pre ruolo se ne vede riconosciuti, ai fini della progressione di carriera, solamente dieci. Infatti mentre i primi quattro anni di pre ruolo vengono calcolati per intero i successivi anni di precariato vengono riconosciuti per i due terzi. Questo meccanismo di calcolo ha svantaggiato numerosi docenti che hanno dovuto subire un taglio di qualche anno di precariato nella ricostruzione della carriera e nell’inquadramento della classe stipendiale.
Questi anni che sono stati tagliati dalla ricostruzione della carriera all’atto dell’entrata in ruolo e del superamento dell’anno di prova, potranno essere recuperati al compimento del sedicesimo anno di servizio. A tal proposito è utile sapere che l’art.4 comma 3 del DPR 399 del 23 agosto 1988 dispone che al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Questa norma, attualmente vigente, consente ai docenti di ruolo che abbiano raggiunto il sedicesimo anno di servizio, di recuperare, ai soli fini economici, gli anni di pre ruolo decurtati.
Prendiamo il caso del docente con 13 anni di pre ruolo, laureato e di ruolo nella scuola secondaria, tale docente ha avuto riconosciuti per intero i primi 4 anni di pre ruolo e dei successivi 9 ne ha avuti riconosciuti soltanto 6. Quindi all’inizio della carriera ha avuto riconosciuti 10 anni di pre ruolo anziché 13. Questo docente dopo altri sei anni di ruolo, arrivando al compimento del sedicesimo anno di servizio dovrebbe avere riconosciuta, ai soli fini economici, l’intera anzianità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali. In buona sostanza tale docente dovrebbe avere restituiti i tre anni decurtati all’inizio della carriera.
Come fare per recuperare gli anni perduti all’inizio della ricostruzione della carriera? Se la scuola non ha provveduto all’adeguamento della classe stipendiale e della scadenza temporale per il nuovo scatto economico, basta che il docente ne faccia richiesta esplicita ai sensi dell’art.4 comma 3 del DPR. 399/1988.
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