Una nostra lettrice ci chiede alcuni chiarimenti sulla ricostruzione della carriera che ha chiesto nel dicembre 2020 e che ancora oggi non ha ottenuto alcuna risposta, rispetto a 3 annualità prestate su posto di sostegno senza titolo di specializzazione, ma in una scuola pubblica, e di un anno scolastico prestato nel 2014/2015 nella scuola primaria posto comune di una scuola paritaria parificata. La nostra lettrice ci specifica che la segreteria scolastica sostiene che non avrà diritto al riconoscimento delle tre annualità di servizio prestate sul sostegno, perché il servizio è stato svolto senza il titolo di specializzazione. Non avrà nemmeno riconosciuto il servizio nella scuola paritaria parificata, perché svolto successivamente al 2008.
Con la legge 124/99, precisamente all’art.7, comma 2, è stabilito che: “Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico”. Quindi se la docente che ha insegnato alla scuola primaria su posto di sostegno con titolo valido per insegnare su posto comune EEEE, senza il possesso del titolo di specializzazione, potrà fare valere questo servizio per la ricostruzione della carriera purché il servizio sia stato prestato a partire dall’anno scolastico 1999/2000 in avanti. Per la verità il sistema informatizzato del SIDI riconosce, per la ricostruzione della carriera anche gli anni scolastici precedenti al 1999/2000 per chi ha svolto servizio senza titolo di sostegno su posti di sostegno. Tuttavia non possono esserci dubbi normativi per il riconoscimento degli anni scolastici prestati a partire dal 1999/2000 su poti di sostegno senza il titolo di specializzazione ma con titolo valido all’insegnamento della corrispettiva classe di concorso EEEE.
Per quanto riguarda invece il servizio della scuola primaria paritaria parificata, bisogna dire che per i servizi prestati nelle scuole parificate o pareggiate, si segnala che l’art. 1 bis comma 7 del DL 250/2005, ha abrogato le disposizioni del d.lgs. 297/94, nella parte dei servizi prestati nelle scuole parificate dal 1/9/2008 e pareggiate dal 1/9/2006.
Quindi il servizio prestato in una scuola paritaria parificata nel 2014 non potrà essere valutato come anno valido per la ricostruzione della carriera del docente.
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