Il motivo principale per presentare domanda di ricostruzione della carriera è quello di avere un preciso inquadramento del dipendente in una delle classi stipendiali riferite alla progressione della carriera.
Classi stipendiali dei docenti e degli Ata
Le classi stipendiali dei docenti sono 6, la prima classe indicata con “0” è quella che va da 0 ad 8, la seconda è quella che va da 9 a 14 e si indica nel cedolino con 9, la terza va da 15 a 20 e si indica con 15, la quarta va da 21 a 27 e si indica con 21, poi c’è la classe stipendiale 28 che va da 28 a 34 anni ed infine c’è la sesta ed ultima classe che è la 35 fino alla pensione. Le fasce stipendiali per il personale Ata, collaboratori scolastici e assistenti amministrtivi/tecnici, sono le stesse del personale docente. Quindi anche il personale Ata ha 6 fasce: fascia “0” da 0 a 8; fascia “9” da 9 a 14; fascia “15” da 15 a 20; fascia “21” da 21 a 27; fascia “28” che va da 28 a 34; fascia 35 che va da 35 fino alla pensione.
I tempi di presentaione della domanda
I tempi per presentare la domanda di ricostruzione di carriera per l’inquadramento definitivo in una delle 6 fasce stipendiali sono di 4 mesi: dall’1 settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico. La presentazione va fatta tramite la piattaforma digitale di Istanze OnLine seguendo le indicazioni del seguente VIDEO TUTORIAL:
I tempi di approvazione della ricostruzione di carriera
La scuola di titolarità in cui il docente o il personale Ata è stato confermato in ruolo defintivamente è responsabile della pratica di ricostruzione della carriera del dipendente. Tale scuola deve emettere il decreto di ricostruzione e trasmetterlo alla sede territoriale della Ragioneria generale dello Stato. A proposito della tempistica di emissione del succitato decreto è la Legge 107/2015 che dispone, ai sensi dell’art.1 comma 209, questi tempi.
Con precisione il suddetto comma 209 specifica: “Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma
restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio,ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle fi nanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico“.