Home Generale Ricostruzione di carriera, com’è cambiata la normativa?

Ricostruzione di carriera, com’è cambiata la normativa?

CONDIVIDI

Il decreto 69 del 13 giugno 2023, convertito in legge il 2 agosto, nell’apportare delle modifiche alle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, rivede i criteri per la ricostruzione di carriera per il personale della scuola modificando la normativa precedente.

Personale docente

Al personale docente immesso in ruolo, dopo aver superato l’anno di formazione e prova e test finale, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, il servizio fuori ruolo è riconosciuto per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici.

Servizi validi

I servizi riconosciuti ai fini della carriera sono quelli effettuati:
• nella scuola secondaria e artistica statale e pareggiata
• nella scuola primaria statali, o parificate
• negli educandati
• nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie
• nella scuole all’estero
• nelle scuole materne statali o comunali.

I servizi suddetti sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto.

Altri servizi riconosciuti

Oltre al servizio d’insegnamento è riconosciuto ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento a tutti gli effetti:
• il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università
• il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
• i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti
• i periodi per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

Riconoscimento del servizio

Il riconoscimento del servizio al fine della ricostruzione di carriera prevede il calcolo di tutti gli anni scolastici svolti fuori ruolo e non più quattro anni e i due terzi del servizio restante, così come prevedeva la norma precedente.
Il decreto 69 tuttavia introduce una modifica integrale del valore legale di anno scolastico, calcolato non più in 180 giorni o come servizio prestato continuativamente dal primo febbraio fino agli scrutini, ma come periodo complessivo di 365 giorni di servizio, cambiando radicalmente il valore legale di anno scolastico.