La ricostruzione di carriera è un procedimento che consiste nella valutazione del servizio a tempo determinato e in altro ruolo, svolto dai docenti o dal personale ATA prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza. Essa va richiesta dopo il superamento del periodo di prova: è valutato il servizio non di ruolo prestato per 180 giorni di effettivo servizio per il personale docente o interrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (o al termine delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia) mentre due mesi per il personale ATA appartenente all’Area A e quattro mesi per i restanti profili e la conferma in ruolo.
Il fine della valutazione è di far rientrare i summenzionati periodi nell’anzianità di servizio, in base alla quale collocare il lavoratore nella spettante fascia stipendiale
L’istanza va presentata tramite la funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera”, fruibile tramite il portale delle Istanze Online, che consente al personale di inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno come stabilito dall’art 1 comma 209 della legge 107/2015. Inoltre, con un’altra apposita funzione “Dichiarazione Servizi”, si potrà inoltrare l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni. Entro il successivo 28 febbraio, il MIUR è tenuto a comunicare al MEF, attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico
Una volta inoltrata l’istanza da parte dell’interessato, la scuola di competenza dovrà valutare quanto riportato nella dichiarazione dei servizi tramite apposite funzionalità SIDI.
La scuola, pertanto, potrà valutare positivamente la dichiarazione, o richiedere ulteriori informazioni aggiuntive. In entrambi i casi l’utente riceverà una mail all’indirizzo di posta registrato su Polis con l’indicazione della validazione dell’istanza, o con la richiesta delle modifiche da apportare. Nel secondo caso, l’istanza “Dichiarazione Servizi” tornerà ad essere disponibile, e il dipendente dovrà procedere ad inoltrare nuovamente l’istanza secondo le indicazioni descritte. Ad inoltro effettuato il sistema genererà un file PDF con tutti i dati acquisiti, e sarà salvato nel suo archivio personale, in modo da poter essere sempre disponibile e all’occorrenza recuperato nella sezione “Archivio” presente sul portale Istanze On Line, Contestualmente sarà inviata una mail alla scuola di titolarità la quale dopo aver controllato tutti i dati inseriti emetterà il relativo decreto di ricostruzione.
Per i docenti delle scuole primarie sono invece riconoscibili i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (sempre escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non, prestati nelle scuole materne statali e comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi con esclusione delle scuole private.
Infine per gli insegnanti di scuola dell’infanzia sono validi gli stessi criteri degli insegnanti delle primarie.
Per il riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo occorre che questi siano stati prestati con il possesso del titolo di studio e il titolo di specializzazione (per i docenti che hanno prestato servizio su posti di sostegno ad alunni portatori di handicap). Per coloro che maturano il diritto alla valutazione del servizio a partire dall’entrata in vigore della Legge 124/1999 non è più necessario perché il servizio è comunque valutabile.
Si badi che non è valutabile il servizio prestato in qualità di docente presso le scuole legalmente riconosciute e/o paritarie, benché relativamente a queste ultime siano interessanti due ordinanze emesse dal Tribunale di Enna (n. 2944/2018 e n. 2945/2018) in cui viene affermato il riconoscimento degli insegnanti ad ottenere la valutazione del servizio pre-ruolo prestato in scuola paritaria, ai fini della mobilità, della ricostruzione di carriera e della posizione stipendiale dagli stessi maturata.
Il diritto alla ricostruzione, ai sensi dell’art 2946 del Codice civile, cade in prescrizione dopo 10 anni, a partire dal giorno in cui può essere richiesta, ma scende a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire gli arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva. La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità.
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