Personale

Ricostruzione di carriera, domande (dopo la conferma in ruolo) dal 1° settembre al 31 dicembre

Decorrono da oggi, 1° settembre, i termini per presentare domanda di ricostruzione di carriera.

È bene sapere che tale istanza si può inoltrare solo dopo la conferma in ruolo e consente di godere dei maggiori benefici economici che derivano dal nuovo inquadramento economico risultante dalla maggiore anzianità di servizio derivante dal computo di tutti i servizi effettuati negli anni precedenti.

È perciò consigliabile presentare le pratiche per la ricostruzione subito dopo aver superato il periodo di prova.

Quando presentare domanda

Ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge 107/2015 “le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”.

Come si presenta

La domanda va presentata utilizzando le funzioni presenti sul Portale delle Istanze on Line (Polis).

La funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera” consente al personale docente, agli insegnanti di religione cattolica, al personale educativo e ATA, di inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale.

Inoltre, con un’altra apposita funzione (“Dichiarazione Servizi”), il personale potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.

Cosa fa la scuola

La scuola alla quale viene indirizzato l’elenco dei servizi provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate, avvalendosi anch’essa delle funzioni appositamente attivate a SIDI ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità o di incarico triennale del docente.

Il diritto non si prescrive in dieci anni

Il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale. La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare del 2 dicembre 2021, ha infatti preso atto dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e fornito indicazioni aggiornate alle Ragionerie Territoriali.

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In particolare, la RGS ha richiamato le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti.

Secondo la Suprema Corte, l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.

La Corte di Conti ha aggiunto che il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge.

Ne consegue che per il diritto alla ricostruzione di carriera non vale la prescrizione di dieci anni. Pertanto, le Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile.

Tuttavia, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale

Non vale il servizio pre-ruolo nelle paritarie

Ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità, non si valuta l’insegnamento prestato presso le scuole paritarie, prima dell’immissione nei ruoli della scuola statale.

A dirlo è stata la Corte costituzionale con la sentenza n. 180, depositata il 30 luglio 2021, confermando quanto più volte stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in un numerose decisioni, ha ritenuto che – ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti – non è valutabile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento.

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Anche la giurisprudenza amministrativa si è più voltre attestata sulle medesime posizioni, escludendo la possibilità di valutare il servizio pre-ruolo svolto in scuole paritarie ai fini della mobilità.

La Corte costituzionale sottolinea anche come il CCNI sulla mobilità preveda espressamente che «[i]l servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera».

Nella sentenza n. 180 si evidenzia inoltre che, nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, nell’assunzione dei docenti della scuola paritaria manca la previsione di un’attività procedimentale che regoli la selezione e il reclutamento degli insegnanti.

In conformità all’art. 33, comma 4, Cost., “ciò garantisce l’autonomia e la libertà della scuola paritaria e l’esigenza di questa di dotarsi di personale connotato da un’impostazione culturale, didattica ed educativa coerente con il suo orientamento e progetto formativo”. In sostanza, nelle scuole paritarie mancano meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali delle scuole statali,  dove invece valgono i principi generali per l’accesso ai ruoli dell’amministrazione.

Lara La Gatta

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