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Ricostruzione di carriera e mobilità docenti, non vale il servizio pre-ruolo nelle paritarie

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Brutte notizie per i docenti delle paritarie: non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che non consente di valutare, ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità, l’insegnamento prestato presso le scuole paritarie, prima dell’immissione nei ruoli della scuola statale.

A dirlo è la Corte costituzionale con la sentenza n. 180, depositata il 30 luglio, confermando quanto più volte stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, in un numerose decisioni, ha ritenuto che – ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti – non è valutabile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento.

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Anche la giurisprudenza amministrativa si è più voltre attestata sulle medesime posizioni, escludendo la possibilità di valutare il servizio pre-ruolo svolto in scuole paritarie ai fini della mobilità.

La Corte costituzionale sottolinea anche come il CCNI sulla mobilità preveda espressamente che «[i]l servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera».

Nella sentenza n. 180 si evidenzia inoltre che, nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, nell’assunzione dei docenti della scuola paritaria manca la previsione di un’attività procedimentale che regoli la selezione e il reclutamento degli insegnanti.

In conformità all’art. 33, comma 4, Cost., “ciò garantisce l’autonomia e la libertà della scuola paritaria e l’esigenza di questa di dotarsi di personale connotato da un’impostazione culturale, didattica ed educativa coerente con il suo orientamento e progetto formativo”. In sostanza, nelle scuole paritarie mancano meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali delle scuole statali,  dove invece valgono i principi generali per l’accesso ai ruoli dell’amministrazione.