Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla compilazione della domanda di ricostruzione di carriera 2024.
1) Sono una docente entrata in ruolo il primo settembre 2023, ho superato l’anno di prova e quindi ho avuto la conferma in ruolo con contratto a tempo indeterminato a partire dal 2 settembre 2024. Ho un preruolo di 10 anni di anzianità con contratti a tempo determinato continuativi dall’1 settembre al 30 giugno. Quale sarà il calcolo per il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della progressione di carriera?
Partiamo con il dire che l’anno di prova 2023/2024 e l’anno appena avviato 2024/2025, non rientrano nel calcolo del riconoscimento degli anni di pre ruolo, ma sono due anni di ruolo ai fini giuridici e anche economici. Inoltre dobbiamo verificare se nei 10 anni precedenti viene compreso il 2013 per intero oppure solo in parte. Sembrerebbe che i 10 anni di pre-ruolo vadano dall’anno 2013/2014 all’anno 2022/2023. Il calcolo prevede il taglio dei 4 mesi del 2013, in quanto la legge ha stabilito che l’anno solare 2013 è inefficace per la progressione della carriera, mentre dall’1 gennaio 2014 al 31 agosto 2023, tenendo conto dei periodi di disoccupazione, vengono calcolati 8 anni piuttosto che 10. Quindi la nostra docente avrà il riconoscimento di 8 anni pre ruolo e contando il 2023/2024 e il 2024/2025, si troverà inquadrata nella classe stipendiale 9.
2) Con il nuovo metodo di calcolo della ricostruzione di carriera di un docente gli anni pre ruolo ulteriori ai primi quattro, verranno calcolati congelando un terzo e convalidando solo i due terzi?
Assolutamente no! Con il decreto legge 69 del 13 giugno 2023 è stato modificato il testo unico della scuola all’art.485. Tale modifica ha soppresso il congelamento di un terzo degli anni preruolo ulteriori ai primi quattro anni. Per cui il calcolo del riconoscimento degli anni di preruolo si baserà sull’effettivo servizio svolto, e non esisterà più la disciplina del riallineamento stipendiale definito ai sensi del DPR 399 del 23 agosto 1988.
3) Il docente che chiede un adeguamento della propria ricostruzione di carriera avvenuta molto prima del decreto legge 69/2023, per avere riconosciuto un anno di servizio erroneamente non validato, potrà avere un calcolo con le vecchie disposizioni di legge e quindi avere riconosciuto un anno intero anche se l’anno scolastico ha avuto un effettivo servizio dall’1 febbraio 2015 agli scrutini finali avvenuti il 12 giugno 2015?
Assolutamente sì! La norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui situazioni del genere devono essere sanate con il vecchio calcolo che è molto più conveniente.