Il Tribunale di Monza, con la sentenza 680/16 del 21/12/2016, ha accolto il ricorso di una docente brianzola patrocinata dallo Studio Legale BFI.
Il Giudice, aderendo al principio di non discriminazione (Direttiva Comunitaria 1999/70/CE) e alle sentenze della Corte di giustizia europea, ha disapplicato CCNL 2006/2009 e D.lgs. 297/04 confermando il diritto alla ricostruzione totale della carriera e gli scatti di anzianità.
Il Giudice del Lavoro di Monza, in pieno accoglimento del ricorso, ha confermato tale diritto condannando il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive non riconosciute a causa della parziale valutazione del servizio pre-ruolo.
Il provvedimento giurisprudenziale chiarisce che non esistono ragioni oggettive per discriminare la valutazione del servizio svolto a tempo determinato nella progressione di carriera del personale della scuola.
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