La legge 103 del 10 agosto 2023 di conversione del decreto salva infrazioni n° 69 del 13 giugno 2023 nel dare riscontro alla direttiva 1999/70/ce del consiglio dell’unione europea del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, interviene modificando le disposizioni di legge riguardante il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del personale scolastico.
La domanda per la ricostruzione della carriera va presentata, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, dal personale scolastico dopo aver ricevuto la conferma in ruolo a seguito del superamento dell’anno di formazione e prova con test finale.
Al personale docente immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, non più nella misura di 4 anni più i due terzi del servizio restante, ma riguardo al servizio effettivo svolto.
Dall’anno scolastico 2023/2024 per la valutazione del servizio fuori ruolo agli effetti della ricostruzione della carriera, è disapplicata la disciplina prevista dalla legge 124/99 che considerava valido l’anno scolastico con un servizio di almeno di 180 giorni o dal primo febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini.
Il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato fuori ruolo consente ai docenti di sommare gli anni fuori ruolo con gli anni di ruolo dando la possibilità di partecipare a un eventuale concorso ove sono richiesti un certo numero di anni di servizio (es. il concorso per dirigenti scolastici).
Considerato che la carriera economica dei docenti si sviluppa secondo sei fasce stipendiali il cui passaggio da una fascia all’altra avviene per anzianità di servizio, il riconoscimento del servizio fuori ruolo consente al docente di mantenere i benefici ricevuti nell’avanzamento degli scatti e di conservarli in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Il servizio fuori ruolo in qualità di docente è riconosciuto se prestato senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo nelle:
• Scuole di istruzione secondaria e artistica statali e pareggiate, comprese quelle all’estero;
• Scuole degli educandati femminili statali e quello prestato nelle scuole primarie (ex elementari) statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;
• Nelle scuole primarie (ex elementari) statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie e artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole dell’infanzia (ex materne) statali o comunali.
• Il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università;
• Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.
Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti
I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dalla normativa vigente.
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