Il Tribunale di Udine ha accolto favorevolmente il ricorso di 30 lavoratrici e lavoratori della scuola per ottenere la ricostruzione della carriera pre-ruolo.
Come riporta la Flc Cgil, che ha promosso il ricorso, con pronunciamento del 10 aprile scorso, il giudice del lavoro, ha affermato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato nonché a percepire i conseguenti incrementi stipendiali.
Altro colpo in favore dei diritti dei precari della scuola, che anche in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, adesso iniziano a vedere i primi risultati con delle sentenze favorevoli in materia.
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Ricordiamo che, la domanda di ricostruzione di carriera deve essere redatta su carta semplice e presentata alla scuola in cui si presta servizio a tempo indeterminato dopo aver superato il periodo di prova.
In questo modo, vengono riconosciuti gli anni di servizio pre-ruolo unitamente al servizio militare di leva, per chi l’ha svolto.
Il periodo di presentazione della domanda, introdotto dal comma 209 art. 1 della legge 107/2015, va dal 1° settembre al 31° dicembre di ogni anno scolastico.
Entro il successivo 28 febbraio, il Miur comunica al Mef le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
Il diritto alla ricostruzione di carriera si prescrive dopo 10 anni dal primo giorno utile per poter presentare l’istanza: 1° settembre dell’anno scolastico successivo al superamento dell’anno scolastico di prova per i docenti, mentre invece il personale ATA il primo giorno utile dopo il superamento del periodo di prova.
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