Il Tribunale di Roma si conforma alla recente sentenza della Cassazione n. 16133/2024, riconoscendo la validità dell’anno 2013 nel calcolo dell’anzianità di servizio di una collaboratrice scolastica (ma il discorso vale per tutto il personale della scuola, docenti compresi).
La sentenza della sez. lavoro n. 10617/2024, su ricorso della UIL Scuola, ha accolto il ricorso sulla esatta ricostruzione di carriera della lavoratrice della scuola, ricomprendendo appunto anche l’anno 2013.
I Giudici, in particolare, affermano che “alla luce del recente pronunciamento della Suprema Corte in materia, il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per quanto riguarda il 2013, deve riguardare solo gli effetti economici senza influire a fini giuridici nella progressione di carriera”, e pertanto, “l’anno scolastico 2013 va riconosciuto ai fini della progressione di carriera”.
“La sentenza – commenta la UIL Scuola – dimostra come le corti di merito si stanno conformando alla decisione della Corte di Cassazione riconoscendo che l’anno 2013 deve essere ricompreso nel calcolo dell’anzianità spettante al personale scolastico“.