In seguito all’articolo pubblicato su questa testata, sulle dichiarazioni del Ministro Bussetti sull’orario dei ricreazione, un docente neoassunto chiede quali sono gli obblighi dell’insegnante durante il cambio dell’ora e la ricreazione. Proviamo a rispondere.
La vigilanza degli alunni, come ricordato anche in un precedente articolo, è contemplata dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, e prevede la responsabilità dell’insegnante per la vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni.
Inoltre, è bene ricordare, che il docente è tenuto ad essere in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad accompagnare gli alunni all’uscita l’ultima ora di lezione.
Nello specifico per la scuola primaria, è bene verificare che siano presenti i genitori degli alunni prima di lasciarlo incustodito. Se così non fosse, l’insegnante non dovrà attendere all’infinito, ma segnalare il tutto al dirigente o chi ne fa le veci e consegnare l’alunno incustodito ai collaboratori scolastici.
In occasione del cambio d’ora, bisogna evidenziare che se il collega dell’ora successiva dovesse ritardare, non è possibile lasciare la classe incustodita e senza sorveglianza.
Nel caso in cui questo ritardo dovesse essere consistente, si dovrà segnalare al dirigente scolastico. Sul tema si è espressa anche una sentenza della Corte dei Conti, la n. 86/92, che sancisce: “sarà compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”.
Anche nel corso della ricreazione, vige l’obbligo della sorveglianza da parte del docente dell’ora precedente alla ricreazione. In questo caso, però, il docente potrebbe avere la possibilità di discolparsi nel caso in cui si riuscisse a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento data l’imprevedibilità di quest’ultimo.
C’è però da ricordare, che la vigilanza degli alunni di norma viene regolata dal Regolamento d’istituto, che dovrebbe fare chiarezza su questi aspetti molto importanti. Usiamo il condizionale perché purtroppo, come ci è stato segnalato in passato, questo non avviene.
A tal proposito, è bene ricordare che l’insegnante che non vigila sugli alunni, rischia un provvedimento disciplinare, in quanto non ha ottemperato ai propri doveri di vigilanza.
Infatti, secondo l’art. 55-bis del D.Lgs. 105/2001 si dovrà procedere così:
1) contestazione degli addebiti entro 20 giorni da quando si è avuto notizia del fatto. E poi,
2) convocazione della dipendente per il contraddittorio a difesa con un preavviso di almeno 10 giorni;
3) conclusione del procedimento entro 60 giorni, salvo che non sia stato richiesto e accordato (per gravi e oggettivi impedimenti) un rinvio della convocazione per più di 10 giorni; in tal caso la durata del rinvio si somma al limite di 60 giorni;
4) possibilità di un unico rinvio nel corso del procedimento, che si deve quindi concludere necessariamente.
Dallo scorso anno è stata introdotta la novità in merito all’uscita degli studenti minori di 14 anni, che sancisce l’esonero del personale della scuola da qualsiasi responsabilità di vigilanza.
Infatti, “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni”. Ne consegue che l’autorizzazione “esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.
Sul testo è specificato anche il fatto che la scuola viene esonerata da ogni responsabilità anche per quanto riguarda la salita e discesa dal mezzo dal bus scolastico. Infatti, “l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.
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