Categorie: Generico

Ricreazione scolastica: pochi minuti di relax e anni d’inferno

L’episodio, riportato dal Corriere della Sera del 7 febbraio 2003, risale al 7 ottobre 1999, scenario una scuola superiore di Milano, l’Istituto tecnico industriale "Giorgi", durante i minuti di ricreazione.
L’insegnante dell’ora precedente è già andata via e gli studenti, nei pochi minuti che l’orario delle lezioni riserva alla ricreazione, si scatenano. In particolare, contro un compagno, 14 anni, matricola di primo anno, costringendolo al muro a subire il "caricone": calci e pugni a volontà. Il ragazzo cade al suolo, perde i sensi, è ricoverato in ospedale.
Le conseguenze si sono rivelate gravissime per la giovane vittima: paraplegia, monoparesi, un anno sulla sedia a rotelle.
Gli studenti, che non si sono resi conto della violenza dell’attacco, sono stati giudicati dal Tribunale dei minori. Chi avrebbe dovuto sorvegliare, evitando che gli studenti si spingessero a tanto?
Adesso arriva l’accusa, da parte della Magistratura, per omissione di vigilanza, all’insegnante dell’ora, al vicepreside e al preside.
Diciamo subito che siamo solidali con lo studente malmenato e con la sua famiglia. Non è concepibile che nella scuola, luogo di cultura e di formazione, possano aver luogo episodi di tale inaudita violenza. Ma a chi attribuire la responsabilità dei fatti?
Lasciamo ai giudici la risposta a questo interrogativo. Vogliamo ricordare ai docenti (e dirigenti) che, per essere sollevati da colpa e responsabilità bisogna che:

– l’insegnante sia in grado di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
– dimostri, se era presente, che l’evento non era prevedibile, perché improvviso e di conseguenza non evitabile.
– se era assente, deve provare che l’attività degli alunni non implicava alcun rischio, tenuto conto dell’età e della maturità degli stessi e che comunque l’assenza era giustificata ed era predisposta la sostituzione con altra persona qualificata.

Ricordiamo anche che i minuti di ricreazione, in genere, non costituiscono interruzione dell’attività didattica e l’insegnante è tenuto non solo ad essere presente, ma a porre in atto il complesso di attività volte a realizzare le finalità stabilite dalla legge (Cassazione penale Sez. IV del 23 marzo 1981).
In conclusione: ricreazione sì, ma non per i docenti! Almeno se vogliono assolvere il compito istituzionale che le famiglie e la società a loro delegano, e se desiderano evitare lunghi anni di costosi strascichi e pendenze giudiziarie!

Santi Coniglio

Articoli recenti

Mense scolastiche, boom di richieste di menu vegetariani o vegani Milano. Selvaggia Lucarelli: “Le belle notizie”

Come riporta La Repubblica, che ha attenzionato il caso di Milano, sono sempre di più…

23/12/2024

Anna Pepe “manda quel paese” una sua docente durante un’intervista: “Guarda dove sono adesso, prof”

Sono molti i vip che spesso si abbandonano a ricordi della scuola e dei loro…

23/12/2024

Maturità, tornano sui banchi dopo decenni per fare la traduzione di latino o greco: il liceo Galilei fa bis

Torna Rimaturità, la ‘prova d’esame’ per gli ex studenti del Liceo Classico Galileo di Firenze:…

23/12/2024

Precari Scuola, per la NASpI necessario comunicare entro il 31 gennaio il reddito presunto riferito al 2025

Dal mese di dicembre 2024, l’INPS, tramite la “Piattaforma di Proattività”, ha avviato una campagna…

23/12/2024

Linee guida Educazione Civica, docente scrive Valditara: “Farò l’opposto”. Usr Lazio prende le distanze: “Lettura distorta”

Hanno fatto discutere molto le parole di un docente di un liceo di Roma, scritte…

23/12/2024

Certificati medici per giustificare l’assenza dal lavoro, non devono contenere dati sulla salute: provvedimento del Garante privacy

Le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, necessarie per giustificare un’assenza dal lavoro o…

23/12/2024