Ritorna anche quest’anno la vecchia querelle riguardante il presunto obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie che vengono fatte oggetto di riduzione in sede di entrata a regime dell’orario delle lezioni. A questo proposito è opportuno distinguere tra riduzioni dovute ad esigenze di natura didattica, come ad esempio quelle legate allo svolgimento di attività integrative, che comportano l’obbligo di recupero, e riduzioni dovute a situazioni esterne alla scuola. In quest’ultimo caso il dettato ministeriale e le interpretazioni negoziali parlano chiaro: il recupero non è dovuto.
Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito dall’intesa sottoscritta il 27 luglio riguardante la vigenza dell’art. 24 del CCNL del 1999 e dell’art. 41 del contratto integrativo.
D’altra parte, le precedenti pronunce non lasciavano adito a fraintendimenti: “La riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i 10 minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria, senza assumere carattere generalizzato per la scuola o per l’istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione” (C.M. 22 settembre 1979). E ancora: “Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della durata dell’ora di lezione per cause di forza maggiore derivate da motivi estranei alla didattica ritenendo, in tal caso, la materia già regolata dalle C.M. 22 settembre 1997, n. 243” ecc. (accordo di interpretazione autentica del 17 settembre 1997).
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