Home Attualità Riduzione dell’unità oraria, tra motivi didattici e di causa forza maggiore

Riduzione dell’unità oraria, tra motivi didattici e di causa forza maggiore

CONDIVIDI

Sia per la didattica in presenza che per la didattica a distanza, in quasi tutte le scuole, si è decisa una riduzione dell’unità oraria per consentire una più semplice organizzazione lavorativa in questa fase di emergenza causata dal contagio del Covid-19. Le ore di lezione sono state ridotte a 50 minuti, ma adesso alcuni Prefetti hanno ridotto l’ora di lezione fino a 45 minuti.

Orari ridotti senza recupero

Diversi tavoli prefettizi, aperti in tutte le province italiane per consentire un rientro a scuola degli studenti delle scuole secondarie di II grado, anche se soltanto al 50% degli alunni in presenza, hanno disposto delle felssibilità orarie di entrata a scuola e una riduzione dell’unità oraria di lezione fino a 45 minuti senza obbligo di recupero. In buona sostanza è stata decisa da un alto numero di Prefetti una riduzione dell’ora di lezione per causa forza maggiore e non per esigenze di natura didattica.

Riduzione oraria didattica o tecnica

La riduzione dell’ora di lezione, fino a 50 minuti, può avere due motivazioni, una di natura didattica e l’altra di natura tecnica.

Se tale riduzione dell’ora di lezione è deliberata dal Consiglio d’Istituto o di Circolo per motivi estranei alla didattica (orari dei trasporti, mensa, emergenza Covid, ecc..) non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei Docenti (CCNL scuola 2006/2009 art.28 comma 8, circ. 243/79, circolare 192/80);

Se invece la riduzione dell’ora di lezione, operata per motivi diversi dai precedenti e deliberata dal Collegio dei Docenti, “comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica” (CCNL 2006/09, art. 28, comma 7 e ancora il D.P.R. 08.03.1999, n. 275 art. 4 c. 2b).

Attività asincrona usata come forma di recupero orario

A ben vedere, nel CCNI sulla DDI, all’art.2, comma 2, è scritto che, fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito piano scolastico.

Nello stesso Decreto Ministeriale è spiegato come organizzare la Didattica Digitale Integrata: in buona sostanza ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

In alcune scuole il Consiglio di Istituto ha deciso di prevedere i recuperi delle riduzioni delle unità orarie di lezione, utilizzando proprio l’attività didattica asincrona per garantire il monte orario annuale di ogni singola disciplina. In buona sostanza l’attività di lezione asincrona viene anche utilizzata per sopperire all’impossibilità tecnica di svolgere l’intera ora di lezione in presenza per i più svariati motivi di natura logistica, di trasporti o di doppi turni.