Dopo un nostro articolo su una DS vicentina che obbliga i docenti alla sorveglianza degli alunni durante le assemblee studentesche, ci ha scritto il Segretario della Flc Cgil di Vicenza lamentando altri casi di Dirigenti scolastici che non applicano alcune norme contrattuali e legislative.
Il Segretario provinciale di Vicenza della Flc Cgil ci racconta di essere ancora in attesa di una risposta da parte di un Dirigente Scolastico di un Istituto di Istruzione Superiore della medesima provincia sul fatto che viene negata, alla componente Ata che ne possiede i requisiti, la riduzione oraria settimanale a 35 ore.
È risaputo ormai da anni che l’art.55 del CCNL scuola 2006/2009 la cui applicazione è rimasta in vigore, per le parti non modificate dal CCNL scuola 2016-2018, ai sensi dell’art.1 comma 10, regola la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.
Il comma 1 del suddetto art.55 dispone che il personale Ata destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
– Istituzioni scolastiche educative;
– Istituti con annesse aziende agrarie;
– Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
È anche vero che il comma 2 dell’art.55 del CCNL scuola demanda alla singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri suddetti.
È importante sapere che se una scuola apre la mattina alle ore 7.00 e chiude ogni giorno dopo le 19.00, allora si tratta di una scuola strutturata con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per quasi tutta la settimana, quindi la riduzione oraria scatta di diritto e va concessa.
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