Con una recentissima sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sono stati sollevati seri dubbi sulle modalità di determinazione dei quadri orari degli istituti professionali, sul numero di ore di insegnamento della chimica e delle scienze integrate che è stato notevolmente ridotto rispetto alla previgente disciplina senza alcuna motivazione.
Con il D.M. n. 92/2018, il MIUR ha proceduto a stabilire i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e, cioè, le competenze che gli studenti devono aver acquisito in uscita dal percorso formativo professionale.
A fronte di profili in uscita sempre più specializzanti nelle materie scientifiche, si è assistito, però, ad una riduzione del numero di ore di insegnamento della chimica rispetto alla previgente disciplina di cui al D.P.R. n. 87/2010.
Alcune docenti di chimica, assistite dagli avvocati Ciro Testini e Francesco Scarongella, hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio impugnando il D.M. n. 92/2018 per contraddittorietà e difetto di motivazione non essendo esplicate le ragioni per cui, a fronte di profili in uscita degli studenti degli istituti professionali altamente specializzanti nelle materie scientifiche, vi è stata una riduzione del numero di ore di insegnamento della chimica e delle scienze integrate.
Il Giudice Amministrativo ha inizialmente disposto una istruttoria a carico del MIUR e, dopo aver acquisito le giustificazioni del MIUR in merito ai quadri orari così determinati.
Con sentenza n. 1233 del 29.1.2020, il T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis ha annullato l’allegato 3 al D.M. n. 92/2018, nel quale sono riportati i quadri orari di insegnamento degli istituti professionali.
Pertanto, è stato annullato l’atto regolamentare in virtù del quale tutti i quadri orari degli istituti professionali sono stati elaborati.
Ciò imponeva al MIUR di intervenire in tempi brevi adottando un nuovo atto regolamentare, nel quale fossero specificati i quadri orari degli istituti professionali, chiarendo altresì le modalità di determinazione del numero di ore di insegnamento della chimica e delle scienze integrate.
Ma avviene l’assurdo, nonostante il T.A.R. Lazio, Roma, abbia annullato l’allegato 3 al D.M. n. 92/2018, il MIUR ne fa ancora applicazione come risulta dal D.M. n. 33 del 12.6.2020 con il quale sono stati individuati i nuovi quadri orari degli istituti professionali.
Il Miur, cioè, opera come se nulla sia successo.
In estrema sintesi viene fatta applicazione di un provvedimento amministrativo inesistente; ciò determina l’illegittimità in via derivata di tale provvedimento e di tutti gli eventuali atti che richiamino o facciano applicazione dell’allegato 3 al D.M. n. 92/2018.
Barbara Battino
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