Se la scuola è obbligata, per motivazioni chiaramente oggettive, a ridurre l’unità oraria di lezione, questa riduzione oraria non è soggetta ad obbligo di recupero. Il Dirigente scolastico non può imporre ai docenti un recupero orario, se questo è generato da una riduzione dell’ora di lezione a causa di forza maggiore.
Nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei docenti ( CCNL scuola 2006/2009), all’art.28, comma 8, per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, è scritto che la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
Nella suddetta circolare n.243, è evidenziato che la riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria, senza assumere carattere generalizzato per la intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
Il CCNL scuola 2016-2018 all’art.28, comma 2, ribadisce che al di fuori dei casi previsti dall’art. 28, comma 8, del CCNL
29 novembre 2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
L’emergenza del Covid-19 ha creato, a causa delle regole sul distanziamento e quindi sui locali idonei ad ospitare classi intere, l’esigenza oggettiva di ridurre l’ora di lezione di 10 minuti. Questo per consentire agli studenti di arrivare a scuola senza ammassarsi nei mezzi pubblici, per consentire entrate e uscite da scuola ordinate e rispettose delle norme anti-covid, per consentire i doppi turni, in assenza di locali che siano tutti idonei ad ospitare classi numerose, per consentire orari di entrata e uscita sfalsati, per consentire l’igienizzazione dei locali, per consentire, nelle scuola dove c’è la mensa e si fa il tempo prolungato, di non ammassarsi tutti in sala mensa.
Si comprende bene che in tempi di Covid-19, la riduzione di 10 minuti dell’ora di lezione è dovuta a motivazioni oggettivamente di causa forza maggiore e non certo per motivi di natura didattica.
In alcune scuole, nonostante il disagio notevole patito per lìalternarsi di scuola in presenza e scuola a distanza, ci sono stati dirigenti scolastici che hanno ritenuto di fare recuperare ai docenti i 10 minuti di riduzione oraria, quasi si fosse trattato di una riduzione per motivi didattici. Su questo problema, che comunque ha riguardato tantissime scuole, il Ministero dell’Istruzione non ha emesso nessuna nota, almendo per ora.
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