In quasi tutta Italia la maggioranza delle scuole di ogni ordine e grado sta adottando una flessibilità dell’orario scolastico, molto diffusa è anche la riduzione dell’unità oraria a 50 minuti. Tutto questo viene fatto, in questo particolare anno scoalstico, a causa di una organizzazione che favorisca le norme anti-Covid. Tale riduzione dell’unità oraria viene attuata per consentire un’entrata ordinata e a volte anche in orari differenziati, un’uscita altrettanto ordinata e anche con orari sfasati, per consentire doppi turni e soprattutto l’ igienizzazione dei locali.
La riduzione dell’ora di lezione, fino a 50 minuti, può avere due motivazioni, una di natura didattica e l’altra di natura tecnica.
Se tale riduzione dell’ora di lezione è deliberata dal Consiglio d’Istituto o di Circolo per motivi estranei alla didattica (orari dei trasporti, mensa, emergenza Covid, ecc..) non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei Docenti (CCNL scuola 2006/2009 art.28 comma 8, circ. 243/79, circolare 192/80);
Se invece la riduzione dell’ora di lezione, operata per motivi diversi dai precedenti e deliberata dal Collegio dei Docenti, “comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica” (CCNL 2006/09, art. 28, comma 7 e ancora il D.P.R. 08.03.1999, n. 275 art. 4 c. 2b).
La norma però, è utile sottolinearlo, si riferisce alla riduzione dell’unità oraria, massimo di 10 minuti, solamente per la prima ora di lezione e per l’ultima o in taluni casi anche la penultima. Nel caso specifico delle riduzioni orarie attuate in questo anno scolastico, a causa del Covid-19, tutte le ore della giornata sono ridotte di 10 minuti, in modo tale di svolgere 5 unità orarie da 50 minuti.
Nonostante la riduzione dell’unità oraria sia stata adottata per motivi del COVID, quindi per causa forza maggiore, in alcune scuole viene richiesto il recupero orario di tre ore settimanali ad ogni singolo docente.
In altre scuole invece siccome la delibera del Consiglio di Istituto prevede una riduzione per motivi tecnici e non didattici, il recupero non viene richiesto.
Ci sono invece altre scuole che applicano la norma contrattuale che autorizza la riduzione della prima ora e delle ultime due, il recupero si applica soltanto alle ore centrali quindi una media di un’ora e mezza a settimana.
La riduzione dell’unità oraria viene adottata anche durante la Didattica Digitale Integrata, anche con questa metodologia di lezione. Anche nel caso della DDI, in alcune scuole si chiede il recupero delle ore non svolte ai docenti, in altre invece si tiene conto che il lavoro al video terminale prevede le pause temporali che sono orario di lavoro non da recuperare. Nell’ipotesi del CCNI della Didattica Digitale Integrale, non si fa cenno al recupero orario per le ore ridotte, ma a ben leggere il CCNI sulla DDI, all’art.2, comma 2, è scritto che, fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito piano scolastico.
Nello stesso Decreto Ministeriale è spiegato come organizzare la Didattica Digitale Integrata: in buona sostanza ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.
In alcune scuole il Consiglio di Istituto ha deciso di prevedere i recuperi delle riduzioni delle unità orarie di lezione, utilizzando proprio l’attività didattica asincrona per garantire il monte orario annuale di ogni singola disciplina.
In buona sostanza sul recupero delle ore dovute alla riduzione dell’unità oraria, le scuole stanno agendo in modo difforme tra loro. Il Ministero dell’Istruzione pur conoscendo il problema non si è mai interessato di fare una nota, di proporre un emendamento che regolasse la questione in modo univoco e traparente.
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