Ci sono due esigenze specifiche per ridurre l’unità oraria da 60 a 50 minuti per alcune ore della giornata: l’esigenza di natura didattica e l’esigenza l’esigenza della causa forza maggiore.
È utile ricordare che nel CCNL scuola 2016-2018, all’art.28, comma 2, è specificato che al di fuori dei casi previsti dall’art. 28, comma 8, del CCNL 29 novembre 2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
Questo significa che se per esigenze puramente didattiche si decidesse di accorciare le ultime due ore della giornata di 10 minuti, ogni studente andrebbe a perdere in una settimana due ore di lezione che, moltiplicate per le 33 o 34 settimane l’anno di lezione, diventerebbero 66 o 68 ore di lezione in un anno. Tale pacchetto di ore va comunque recuperato prioritariamente in favore degli stessi alunni e nell’ambito della programmazione didattica definita dagli organi collegiali.
Pensare di recuperare tali ore con delle suplenze per coprire i colleghi assenti, francamente è un qualcosa che andrebbe a ledere il diritto allo studio degli studenti a cui è stato abbassato il monte ore annuo di impegno scolastico. Invece sarebbe contrattualmente corretta la restituzione di tale ore per l’approfondimento di argomenti tematici ben programmati, anche in ambito di educazione civica.
Tali ore non potrebbero essere recuperate con l’ausilio della didattica a distanza, perché la DaD può essere attivata solamente in situazione emergenziale per il Covid-19, come per altro stipulato in uno specifico accordo contrattuale.
Nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei docenti ( CCNL scuola 2006/2009), all’art.28, comma 8, per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, è scritto che la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
Nella suddetta circolare n.243, è evidenziato che la riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria, senza assumere carattere generalizzato per la intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
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