Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’ASL, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
Lo chiarisce il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” realizzato da Istituto superiore della Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna.
Il documento precisa che la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni vengono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.
Quindi, se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP può valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.
La chiusura di una scuola o eventualmente solo di alcune classi sarà anch’essa valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità.
Questo significa che un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.
Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.
Il documento infine esamina un ulteriore caso possibile: un alunno o un operatore scolastico che risulti contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso). In questo caso non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
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