La nota ministeriale dell’8 gennaio chiarisce i dettagli delle nuove disposizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19 nelle scuole e fa più volte riferimento al concetto di auto-sorveglianza. Ma cosa si intende per auto-sorveglianza e cosa deve fare il soggetto cui questa disposizione si riferisce? La stessa nota lo precisa.
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:
In altre parole, il regime di auto-sorveglianza prevede che si ricorra al tampone solo in presenza di sintomi e non come automatismo all’indomani di uno o più casi positivi in classe.
Vediamo a chi si applica la misura dell’auto-sorveglianza.
In presenza di un solo caso di positività, per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
Con un caso positivo:
per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
Con due casi positivi nella classe:
per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
E si specifica che alla luce della nuova normativa, i requisiti per
poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.
Per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, si prevede la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
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