In moltissime scuole italiane, in questi ultimi due anni scolastici, si è adottata, per favorire tutte le norme anti-Covid, una flessibilità dell’orario scolastico e anche la riduzione dell’unità oraria di lezione a 50 minuti. Tale riduzione dell’unità oraria è stata attuata per consentire un’entrata ordinata e a volte anche in orari differenziati, un’uscita altrettanto ordinata e anche con orari sfasati, per consentire doppi turni e soprattutto l’igienizzazione dei locali. Per l’anno scolastico 2021/2022, dove si auspica una ripresa più regolare possibile e in presenza per il 100% degli studenti, in molte scuole si torna all’unità oraria di 60 minuti.
Decide il Consiglio di Istituto
L’organo preposto per decidere che tipo di unità oraria adottare per l’anno scolastico 2021/2022, è il Consiglio di Istituto di ogni singola scuola. L’orientamento generale sembra essere quello di un ritorno alla classica ora di 60 minuti, abbandonando le scelte obbligate della riduzione dell’unità oraria a 50 minuti adottate in tempo di emergenza.
Riduzione dell’unità oraria
La riduzione dell’ora di lezione, fino a 50 minuti, può avere due motivazioni, una di natura didattica e l’altra di natura tecnica.
Se tale riduzione dell’ora di lezione è deliberata dal Consiglio d’Istituto o di Circolo per motivi estranei alla didattica (orari dei trasporti, mensa, emergenza Covid, ecc…) non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei Docenti (CCNL scuola 2006/2009 art.28 comma 8, circ. 243/79, circolare 192/80);
Se invece la riduzione dell’ora di lezione, operata per motivi diversi dai precedenti è deliberata dal Collegio dei Docenti, questa “comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica” (CCNL 2006/09, art. 28, comma 7 e ancora il D.P.R. 08.03.1999, n. 275 art. 4 c. 2b).
La norma però, è utile sottolinearlo, si riferisce alla riduzione dell’unità oraria, massimo di 10 minuti, solamente per la prima ora di lezione e per l’ultima o in taluni casi anche la penultima.