In alcune scuole si sta adottando una riduzione dell’unità oraria da 60 a 50 minuti per consentire una regolare entrata e uscita dall’edifico scolastico e dare tempo e modo di sanificare le aule, i bagni e i corridoi delle scuole. Bisogna sapere che per la riduzione delle unità orarie, imposte per motivi tecnici e di sanificazione, non spetta il recupero da parte dei docenti.
Tra ora di lezione e unità oraria di lezione c’è sicuramente una chiara e precisa differenza di concetto.
L’ ora di lezione non può che essere di 60 minuti, mentre l’unità oraria di lezione può essere anche di 55 o addirittura 50 minuti. La decisione della riduzione oraria dipende, come disposto anche dal’art. 28, commi 7 e 8, del CCNL scuola, dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o d’Istituto.
D’altronde è risaputo che la Legge n. 59/97, sull’autonomia scolastica, ha disposto il superamento dei vincoli in materia di unità oraria delle lezioni, sempre nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti, previsti dai contratti collettivi. L’esistenza della differenziazione tra ora di lezione e unità oraria di lezione è sancita, con estrema chiarezza, dall’ art. 4 del DPR 275/99, dove nel punto b) del comma 2, individua poi, tra le forme di flessibilità, la possibilità di adottare, la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione.
Successivamente il D.M. 234/2000, all’art. 3, comma 5, puntualizza che l’adozione, nell’ambito del POF, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione, non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, quindi se la riduzione oraria è un esigenza di natura didattica le ore perse debbono essere recuperate da tutti gli insegnanti. É importante dire che le ore da recuperare devono essere restituite da tutti gli insegnanti alle classi a cui sono state sottratte e non utilizzate dai dirigenti scolastici per supplenze, corsi di recupero o altro. Questo sarebbe illegittimo anche se è sempre stato fatto.
Se la riduzione oraria è dovuta per causa di forza maggiore, come per esempio il problema del pendolarismo legato ai trasporti, oppure per problemi legati all’organizzazione per la ripresa della scuola dopo il blocco causato dal Covid-19, in questi casi il docente non è obbligato al recupero delle frazioni orarie, come appunto disposto dall’art. 28 comma 8 del CCNL 2006/2009.
In tale norma contrattuale si richiamano due circolari ministeriali, in cui emerge che la riduzione oraria per motivi di causa forza maggiore, può essere attuata ove l’orario di lezione sia di 5 ore giornaliere, solo, o alternativamente, alla prima o all’ultima ora di lezione o eccezionalmente sia alla prima che all’ultima ora; ove l’orario sia di 6 ore giornaliere, la riduzione può estendersi anche alla penultima ora.
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