Con C.M. n° 620 del 28 marzo 2022 il Ministero dell’Istruzione nel chiarire quanto espresso nella legge 24 del 24 marzo del 2022 ha creato una serie di contestazione da parte dei dirigenti scolastici.
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Obbligo vaccinazione
Fermo restante l’obbligo della vaccinazione per la prevenzione a carico di tutto il personale scolastico e la cui inadempienza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento.
Eccezione per i casi di salute
L’obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, riguardo a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti COVID 19. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Utilizzo in altri compiti
Detta circolare fa presente che, per il personale docente e educativo, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche, in mancanza della vaccinazione, il dirigente scolastico è autorizzato a utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica”.
Nomina supplenti docenti non vaccinati
La circolare inoltre autorizza i dirigenti scolastici a nominare supplenti per la sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato fino al giorno in cui gli stessi non abbiano assolto all’obbligo vaccinale riacquistando il diritto di svolgere l’attività didattica.
Rientro docenti
Il personale docente e educativo che rifiuta di vaccinarsi, potrà essere utilizzato in attività non d’insegnamento come la programmazione, la progettazione, la ricerca, la valutazione, la documentazione, l’aggiornamento e la formazione.
Rientro dirigenti e personale ATA
Secondo le disposizioni della suddetta circolare, i dirigenti e il personale ATA non avendo contatto con gli alunni, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale, sono riammessi in servizio dal primo aprile e possono essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. Fermo restante l’obbligo di esibire fino al 30 aprile 2022 il GRENN pass base.