Riferimenti normativi per bonificare le scuole dalla presenza di amianto

Il comma 8-ter dell’articolo 18 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n.98 recita: “Al  fine  di  attuare  misure  urgenti  in   materia   di riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in  cui  è stata censita  la  presenza  di  amianto,  nonché   di  garantire  il regolare svolgimento  del  servizio  scolastico,  ferma  restando  la procedura prevista dall’articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse  destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo  11  e nelle more della completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per l’anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di  euro.  Per  le suddette finalità, nonché per quelle di cui al comma 8, fino al  31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti  delle  province  interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri  derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro dell’istruzione, dell’università e  della  ricerca  e  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.))”.

(Con un emendamento  al Milleproroghe si è protratta di un anno la durata dei poteri derogatori di sindaci e presidenti delle province in qualità di commissari governativi portandola dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015). Altri riferimenti normativi per quanto riguarda gli interventi di bonifica riguardanti l’amianto sono:

D.M. 06/09/1994 del Ministro della Sanità “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. Supplemento

Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 288, del 10/12/1994

D.Lgs 09/04/2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.M. 20/08/1999 del Ministro della Sanità “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f), della Legge 27 marzo

1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

D.Lgs 03/08/2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

Aldo Domenico Ficara

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