Così recita il comma 124 dell’art. 1 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
La formazione è in realtà da sempre un diritto personale e collettivo dei lavoratori della scuola (art. 63 e art. 64 – CCNL 2007), oggi occorre trovare un punto d’incontro tra l’arricchimento necessario all’aggiornamento relativo alle discipline insegnate e le priorità formative nazionali stabilite dal MIUR. Occorre inoltre trovare uno spazio armonico tra “didattica delle competenze” e “didattica dei contenuti”, con l’auspicio che la promozione del pensiero critico sia prevalente rispetto a un certo efficientismo flessibile che contraddice per altro la valorizzazione delle competenze dei singoli docenti. Vi è poi certamente un limite nel fatto che tale normativa, con tutte i suoi vincoli organizzativi, sia al momento estranea al contratto di lavoro, mentre sarebbe opportuno che fosse discussa e inserita in un contratto che però da anni non è rinnovato, né nella parte giuridica, né in quella economica.
Sono state individuate per la formazione le seguenti aeree tematiche: Autonomia organizzativa e didattica, Didattica per competenze e innovazione metodologica, Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, Competenze di lingua straniera, Inclusione e disabilità, Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile, Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, Scuola e Lavoro, Valutazione e miglioramento.
Si apre così per i collegi docenti la necessità di individuare un Piano di formazione da inserire nel PTOF, con la definizione di Unità Formative di 25 ore, tuttavia ogni unità può essere costituita da una pluralità di attività sia in presenza, sia a distanza, la formazione prevede infatti: sperimentazione didattica e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola, progettazione.
Viene generalizzato e reso obbligatorio il bilancio delle competenze che è la base del Piano individuale di sviluppo professionale (PISP) che ogni docente è tenuto ad aggiornare e verificare periodicamente. Il DS cura la raccolta dei PISP dei propri docenti e relativi aggiornamenti entro il 1° ottobre al fine di preparare, all’interno dell’aggiornamento annuale del PTOF, un piano delle attività formative.
In ciascun triennio ciascun docente deve documentare 125 ore, di cui almeno 40 ore in presenza (8 ore x 5 UF) e 85 ore in attività di ricerca e riflessione sulla professionalità (85 ore a distanza).
Le Unità Formative dovrebbero essere sempre certificate (UFC) perché solo così potranno essere utilizzate ai fini del riconoscimento del “bonus merito”, il MIUR segnala alcune aree tra cui formazione sulle lingue, coinvolgimento in progetti di rete, particolari responsabilità in progetti di formazione, ruoli di tutoraggio per i neoassunti, animatori digitali e team dell’innovazione, coordinatori per l’inclusione, ruoli chiave per l’alternanza scuola‐lavoro.
È previsto l’utilizzo di uno o più docenti della rete di ambito territoriale per organizzare autonomamente la formazione. Scuole, reti di scuole, MIUR, enti accreditati, associazioni disciplinari e professionali, università, soggetti che eroghino formazione e che siano promotori di didattiche innovative, sono tutti chiamati a concorrere alla formazione.
L’auspicio è che si costruiscano percorsi virtuosi e partecipati, che la creatività si coniughi con la necessità, che non ci siano imposizioni burocratiche, ma piuttosto coinvolgimento e costruzione collettiva dei percorsi formativi di aggiornamento.
È prevista anche una mole considerevole di materiale prodotto, sia del lavoro in presenza, sia di quello a distanza. L’organizzazione, diffusione, archiviazione di tutto questo materiale è un aspetto rilevante di cui la legge 107 non si occupa e che in realtà diventerà fondamentale perché non solo resti traccia del lavoro svolto, ma anche perché è necessario che i materiali prodotti possano essere fonte di arricchimento per chi è interessato.
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