È necessario chiarire in modo corretto, sotto il profilo giuridico, la natura e la funzione del registro elettronico.
Bisogna partire dal presupposto che il registro elettronico è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso di ciò che si attesta.
Ogni indicazione non veritiera che vi fosse inserita costituirebbe il reato di falso.
Esso è esattamente la stessa cosa del registro cartaceo ma in formato elettronico.
Ne consegue che:
– la firma attesta formalmente la presenza dell’ insegnante in classe
– altrettanto, la presenza in classe, degli alunni
Ogni indicazione mancante o errata può configurare il reato di falso.
Orbene, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, semplicemente,non è possibile usare il registro nella parte che attesta i fatti di cui sopra.
Quindi nessuna firma né rilevazione di presenze, che’, altrimenti, si farebbe un uso distorto, alterandolo, di un atto pubblico.
Eventualmente potrà esser possibile usare le altre funzioni presenti che, tuttavia, non fanno parte del formale registro elettronico ma, sono solo ulteriori e comode applicazioni del particolare programma informatico predisposto dalla ditta che lo ha venduto.
Ma, in questo caso, MANCA OGNI OBBLIGATORIETA’.
Fabrizio Martin