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Riforma degli organi collegiali

Il progetto di legge, che risale ormai a due anni fa, si compone di 16 articoli e tenta di ridisegnare la mappa di poteri e competenze all’interno delle istituzioni scolastiche.
L’impianto complessivo è per lo più condiviso: è infatti prevista una chiara divisione fra poteri di indirizzo assegnati al collegio dei docenti e al consiglio dell’istituzione scolastica e poteri di gestione riservati al dirigente scolastico e agli uffici amministrativi. Positivo è per esempio il fatto che si dica con chiarezza che il consiglio dell’istituzione scolastica "approva i documenti contabili fondamentali" (e non – come ora accade – qualunque atto contabile ivi compresi gli acquisti di poche migliaia di lire !).
Qualche dubbio resta invece sulla composizione del consiglio (11 membri che possono diventare 15 nelle scuole di maggiori dimensioni): un organo collegiale più snello – si dice da più parti – sarebbe stato meglio e meno soggetto a rischi di "paralisi" legati alla scarsa partecipazione degli eletti.
Ma forse gli articoli più discutibili sono il 5, il 6 e il 7, quelli cioè che riguardano i compiti e l’organizzazione del collegio dei docenti.
Ad autonomia approvata e ormai in vigore non ci aspetterebbe infatti di trovarsi di fronte ad una legge che elenchi in modo minuzioso le scelte organizzative della scuola.
"Il collegio dei docenti – così recita ad esempio il secondo comma dell’articolo 6 – si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni"; e se una scuola – nella propria autonomia volesse organizzarsi in commissioni di lavoro, in gruppi di studio o altro anziché in dipartimenti?
Peraltro una simile formulazione della legge è di fatto in contrasto con quanto già di fatto il regolamento dell’autonomia oggi consente.
Interessante appare poi l’ipotesi contenuta nell’art. 9 che prevede l’istituzione in ogni scuola di "una commissione che ha il compito di procedere alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico anche tenendo conto degli standard stabiliti dall’organismo nazionale competente".
La composizione della commissione (cinque membri, nominati dal consiglio dell’istituzione fra soggetti qualificati, di cui due esterni all’istituzione stessa) è lasciata alle scuole che però – stando alla legge – non disporranno di specifici finanziamenti per coprire le spese necessarie (il personale interno potrà anche prestare la propria opera in modo volontario, ma sarà improbabile trovare esperti esterni – qualificati – disponibili a lavorare in modo del tutto gratuito!)
Insomma, le ombre non mancano e c’è da augurarsi che il dibattito parlamentare serva ad eliminarle.
Per intanto l’Anp (Associazione nazionale presidi) ha già provveduto ad inviare a diversi parlamentari della maggioranza e dell’opposizione un bel pacchetto di emendamenti che dovrebbero servire a migliorare la legge.

Reginaldo Palermo

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