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Riforma dell’apprendistato: siglata l’intesa con le Parti Sociali

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Il testo approvato prevede tre forme di apprendistato:

1) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
3) apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Per quanto riguarda, in particolare, la prima tipologia, l’art. 3 dispone che possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
In tutti i casi, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
E per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro, che in caso di recidiva varia da 300 a 1.500 euro.