Ancora un ricorso contro la riforma: stavolta a formularlo è la Regione Veneto, che si è rivolta alla Consulta perché la Legge 107/2015 sarebbe lesiva dell’autonomia amministrativa della Regione.
“La cosiddetta riforma sulla ‘Buona scuola’ – sostiene il presidente Luca Zaia – marginalizza, anzi cancella il ruolo della Regione, vanificandone quei compiti programmatori e di gestione che la Costituzione le ha affidato”.
Il governatore leghista del Veneto ha detto che farà chiedere “ai giudici della Consulta di fare chiarezza nel pasticciato provvedimento governativo: non accettiamo il ruolo di spettatori inerti dell’affossamento di sistemi collaudati di istruzione e formazione come quello veneto, dove la Regione ha investito sinora importanti risorse in sostituzione dello Stato, riuscendo a garantire apprezzati livelli di qualità e di inserimento occupazionale”.
La Regione ha dato mandato di ricorso alla propria Avvocatura, perché sarebbe fondamentalmente “tre i profili di incostituzionalità della legge 107/2013 argomentati nelle sette pagine del ricorso avanzato dalla giunta regionale veneta: La riforma affida al ministero dell’Istruzione il compito di definire l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e di formazione professionale, espropriando la regione di un compito che la Costituzione le affida in competenza esclusiva; La ‘Buona scuola’ affida agli Uffici scolastici regionali , emanazione diretta del Ministero, e non più alle Regioni il dimensionamento della rete scolastica (cioè stabilire l’ampiezza degli ambiti territoriali in funzione della popolazione scolastica, del numero degli istituti e delle particolari caratteristiche del territorio), creando così una possibile sovrapposizione di competenze programmatorie tra Ministero e Regioni.
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Le molteplici e puntuali indicazioni contenute nella riforma governativa, chiedono lumi infine i rappresentanti della Regione Veneto alla Corte Costituzionale, “determinano una fitta rete di interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale e potenzialmente attribuiscono allo Stato competenza ad adottare non solo norme di principio ma anche disposizioni di dettaglio in materia di istruzione”, conclude l’impugnativa.
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