Nella serata del 2 luglio è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale sui ricorsi presentati da diverse Regioni su diversi contenuti dell’articolo 64 della legge 133/08.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due punti specifici della legge: la definizione mediante regolamento di “criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica” (comma 4, lettera f bis) e l’attribuzione anche allo Stato della possibilità di “prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti” in caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni (comma 4 lettera f ter).
Per il resto il provvedimento viene considerato dalla Corte perfettamente legittimo.
In particolare sono stati rigettati del tutto i ricorsi di diverse Regioni che miravano ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità sia del Piano programmatico (comma 3 dell’articolo 64) sia del ricorso a Regolamenti per l’attuazione della riforma (a suo tempo la Conferenza Stato-Regioni aveva infatti richiesto che si facesse uso di una apposita legge-delega con relativi decreti legislativi).
A maggior ragione è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso presentato dalla Regione Piemonte in merito ai commi 1 e 2 (il “cuore” dell’articolo 64 in quanto proprio in questi due commi sono contenute le disposizioni che prevedono i tagli agli organici dei docenti e del personale Ata).
Ma cosa significa in pratica tutto questo ? Quali conseguenze avrà la sentenza della Consulta ?
Certamente il Regolamento sul dimensionamento dovrà essere rivisto (o forse addirittura annullato) anche se è difficile prevedere adesso le conseguenze.
Paradossalmente la sentenza della Consulta potrebbe persino creare maggiori difficoltà alle Regioni che d’ora in avanti – nel disporre apertura e chiusura di scuole – non potranno più trincerarsi dietro le “decisioni romane”.
La sentenza della Consulta non mette in discussione la facoltà dello Sato di definire gli organici assegnati alle diverse Regioni che dovranno però decidere autonomamente in che modo distribuirli fra le diverse province e istituzioni scolastiche.
Per il resto, la Riforma (o meglio la riduzione degli organici) proseguirà senza troppi intoppi, anche se l’opposizione spera che il prossimo 13 luglio il Tar Lazio, esaminando il ricorso di Flc-Cgil e altri soggetti, metta in discussione il decreto sugli organici.
“Per quanto riguarda specificamente le due disposizioni di cui è stata affermata l’incostituzionalità – prosegue il Ministro del’istruzione – va precisato che nessuno dei provvedimenti attuativi del menzionato articolo 64 si fonda su di esse e che in particolare per quel che riguarda il dimensionamento nei piccoli comuni la norma dichiarata incostituzionale risulta superata dall’articolo 3 del D.L. 154/2008”.
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