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Riforma Moratti: il Tar non accoglie la sospensiva richiesta dai sindacati confederali

Il Tar del Lazio, dopo una lunga riunione in Camera di consiglio, lo scorso 12 luglio ha deciso di non concedere la sospensiva richiesta dai sindacati confederali del comparto Scuola in relazione alle norme di attuazione della "legge Moratti", confermando l’orientamento già espresso dieci giorni prima nei riguardi di un ricorso presentato dal Codacons, che verteva su tre specifici punti della riforma: gli anticipi nella scuola dell’infanzia, l’orario facoltativo ed opzionale e la figura del tutor (contro tale ordinanza il Codacons ha presentato appello al Consiglio di Stato, che proprio qualche giorno fa lo ha respinto).
Il mancato accoglimento della richiesta avanzata dal Codacons ha forse potuto condizionare la successiva decisione del medesimo Tribunale amministrativo nei confronti del provvedimento di sospensiva richiesto da Cgil, Cisl e Uil, anche se l’impugnativa presentata dai sindacati riguardava un numero maggiore di questioni rispetto a quelle poste dal ricorso del Codacons.
Contro l’ordinanza del Tar del Lazio, i sindacati confederali si riservano di ricorrere al Consiglio di Stato non appena saranno rese note le motivazioni e ricordano che l’obiettivo del ricorso, in attesa di una pronuncia di merito sulle questioni poste, era quello di far valutare al Tribunale amministrativo se le norme contestate produssero danni tali da renderne necessaria la sospensione.
Peraltro, la Cgil-scuola, tramite un comunicato, sostiene che "dalla mancata sospensiva non derivano ricadute negative di alcun genere circa l’azione degli organi collegiali di scuola ed il loro ambito decisionale", in quanto "le ragioni che hanno portato centinaia e centinaia di scuole a confermare le scelte orarie preesistenti alla Legge Moratti attengono a profili che non sono oggetto della nostra impugnativa e della richiesta di sospensiva".
Il comunicato di Cgil-scuola, sottolinea che in base alle prerogative che la Costituzione attribuisce all’autonomia scolastica ed all’autonomia professionale degli insegnanti "continua ad essere pienamente legittimo confermare il Pof già deliberato, senza introdurre limitazioni in attuazione della Legge 53/2004, non individuare il tutor scegliendo di esercitare l’autonomia organizzativa, confermare i libri di testo adottati in precedenza". Peraltro, la figura del docente tutor è ancora oggetto di contrattazione sindacale: "pertanto – conclude il comunicato della Cgil-scuola – fino a che non sarà conclusa la trattativa nazionale, la materia non è disponibile per decisioni attuative o per iniziative di formazione"
Da ricordare, infine, che contro la "legge Moratti" hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale le Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Andrea Toscano

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