Home Come diventare insegnante Riforma reclutamento, anno di prova e immissioni in ruolo – BOZZA

Riforma reclutamento, anno di prova e immissioni in ruolo – BOZZA

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La riforma della formazione iniziale e continua e per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella serata di mercoledì 21 aprile.

Il ministero dell’istruzione ha espresso soddisfazione affermando che ci saranno “percorsi certi” per chi vuole insegnare, oltre che la volontà di effettuare concorsi annuali per reclutare il personale. Entro il 2024 in cattedra i primi 70mila insegnanti.

Il piano approvato in Cdm prevede:

  • Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale
  • Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale
  • Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva

Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. È previsto un periodo di tirocinio nelle scuole. Nella prova finale è compresa una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento.

I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, ci sarà l’immissione in ruolo.

Ultima BOZZA DECRETO

Cosa dice l’art. 13

Riguardo l’anno di prova si parla all’art.13 del Capo III del Testo:

1. I vincitori del concorso su posto comune e su sostegno, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed abbiano partecipato alla procedura concorsuale sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e acquisiscono, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

3. Sono altresì definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione con riferimento ai vincitori del concorso.

5. In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, al quale può aggiungersi il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

6. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.