“Il Governo resta in carica per gli affari correnti, occorre un Dpcm entro la fine di luglio sui percorsi di formazione iniziale, con delle indicazioni precise alle università. Senza queste indicazioni è difficile per gli atenei mettere a regime questi percorsi per formare insegnanti preparati. Quindi il percorso è già avviato e ora va portato a termine”. Così il deputato di Italia Viva Gabriele Toccafondi, componente della VII commissione Cultura alla Camera.
Insomma, il Decreto del Presidente del Consiglio dovrebbe arrivare a giorni, secondo Gabriele Toccafondi, perché rientrerebbe in quelli che vengono definiti affari correnti. Del resto il Dl 36 è già legge dello Stato e adesso il Governo in carica dovrebbe garantire di portare a compimento quanto ha iniziato, per non creare un nodo sul filo del percorso del reclutamento docenti.
Sugli altri appuntamenti legati al Pnrr, invece, le altre riforme volute dal ministro Patrizio Bianchi, si rischia di più. Le riforme sulle quali si è più indietro (pensiamo alla riforma dell’orientamento o del dimensionamento scolastico) non possono essere considerate, a rigore, affari correnti, secondo il deputato di Italia Viva, e dunque questi provvedimenti potrebbero essere rimessi in discussione e, con loro, ricorda il deputato, potrebbero essere rimessi in discussione anche i finanziamenti del Pnrr, purtroppo, qualora si arrivi alle scadenze senza le milestones raggiunte.
Il contratto
Quanto al contratto, chiarisce Gabriele Toccafondi, anche in questo campo la partita è incerta, visto che il CCNL dipenderà dalle cifre contrattate e inserite in legge di bilancio. Quindi, considerando che la legge di bilancio potrebbe essere solo imbastita da questo Governo, ma poi andrà definita a pieno dal nuovo Governo, è difficile fare pronostici.
Il riepilogo. Cosa definirà il Dpcm?
Il Dpcm definirà:
- i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all’inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
- La percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale.
- Le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti (oltre ai 24 Cfu) eventualmente maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.
- Gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, mettendo a punto il cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le sue modalità di verifica.
- Le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata.
- Gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti al percorso e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor.
- I costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e di svolgimento delle relative prove finali finalizzate all’abilitazione docenti.
- Gli oneri relativi all’acquisizione dei 30 Cfu che compongono il percorso di formazione inziale per i vincitori di concorso non ancora abilitati.
- I contenuti dell’offerta formativa relativa ai 30 Cfu; le modalità di svolgimento della prova finale del percorso comprendente la prova scritta e la lezione simulata; e la composizione della commissione.
- L’eventualità che l’accesso al concorso, fino al 31 dicembre 2024, possa essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.