Attualità

Riforma reclutamento e formazione docenti, in settimana atteso il Dpcm con misure attuative: arriverà? E cosa dispone?

Quanto costerà abilitarsi alla professione insegnante? Dei 60 crediti del percorso di abilitazione, quanti di questi dovranno riguardare gli approcci inclusivi per i ragazzi con disabilità? Con quali modalità avverrà il riconoscimento dei 24 Cfu già acquisiti? Per l’accesso al concorso servirà una prova preselettiva? Sono solo alcune delle questioni lasciate in sospeso nell’ambito della riforma del reclutamento e della formazione docenti, introdotta dal DL 36/2022, convertito nella legge 79.

Come abbiamo riferito più volte, sono ancora molti i dettagli attesi, che dovranno essere messi sistema grazie a un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che dovrà essere approvato entro il 31 luglio. I tempi slitteranno per via della crisi di Governo? Non è dato saperlo, ciò che è certo è che il ministro Bianchi tenterà di spingere sulla riforma per arrivare all’appuntamento di dicembre 2022 (sono numerose le scadenze relative legate al Pnrr) con quanti più decreti attuativi possibile. Ricordiamo infatti che il Governo attualmente in carica potrà portare avanti gli affari correnti e tra di essi darà la precedenza a tutto ciò che riguarda i finanziamenti in arrivo dall’Europa col Pnrr.

Il riepilogo. Cosa definirà il Dpcm?

Il Dpcm definirà:

  • contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all’inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
  • La percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale.
  • Le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti (oltre ai 24 Cfu) eventualmente maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.
  • Gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, mettendo a punto il cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le sue modalità di verifica.
  • Le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata.
  • Gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti al percorso e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor.
  • costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e di svolgimento delle relative prove finali finalizzate all’abilitazione docenti.
  • Gli oneri relativi all’acquisizione dei 30 Cfu che compongono il percorso di formazione inziale per i vincitori di concorso non ancora abilitati.
  • contenuti dell’offerta formativa relativa ai 30 Cfu; le modalità di svolgimento della prova finale del percorso comprendente la prova scritta e la lezione simulata; e la composizione della commissione.
  • L’eventualità che l’accesso al concorso, fino al 31 dicembre 2024, possa essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.
Carla Virzì

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