Da oggi 10 maggio dovrebbe iniziare al Senato la discussione che accompagnerà il decreto 36 verso la conversione in legge (entro il 29 giugno), modificando o confermando i provvedimenti relativi alla formazione docenti (obbligatoria e incentivata); e al reclutamento tramite percorso abilitante da 60 crediti e successivo concorso seguito da anno di prova.
Un decreto, il 36, legato a doppio filo al Pnrr, e per questo di grande peso per il Governo, che farà di tutto per portare a segno l’obiettivo, così da mantenere l’impegno assunto in sede di Unione europea relativo alla riforma della carriera degli insegnanti entro il 30 giugno 2022.
Ricordiamo alcuni aspetti della formazione docenti e del reclutamento, particolarmente contestati nel decreto 36, rispetto al quale i sindacati iniziano già mobilitarsi, specie a seguito del fallimentare incontro del 9 maggio con il Ministero, che avrebbe dovuto conciliare le reciproche posizioni (del Governo e delle sigle sindacali) ma che non ha portato i frutti sperati.
Il decreto prevede due forme diverse di formazione in itinere degli insegnanti:
D’ora in poi l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria si giocherà sui crediti formativi, i cosiddetti CFU, nell’ambito di un percorso abilitante. Durante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, infatti, lo studente (aspirante insegnante) dovrà conseguire almeno 60 crediti formativi e dovrà superare un esame finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Il docente abilitato, a seguire, ha accesso al concorso, la cui vittoria permetterà, attraverso l’anno di prova, di aspirare all’immissione in ruolo.
Per poter superare l’anno bisognerà svolgere il servizio per almeno 180 giorni, dei quali 120 per le attività didattiche. Al termine del periodo, il personale docente in prova è sottoposto a un test finale e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sulla base di un’istruttoria del docente tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non rinnovabile.
Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione, possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione, ma dovranno acquisire 30 CFU/CFA nell’ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
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