Riforma voto in condotta e valutazione alla primaria, pronta la bozza di ordinanza: il Cspi dà parere favorevole – PDF
Riporta la data di ieri, 18 novembre, il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione relativo alla bozza di ordinanza ministeriale concernente la “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”, attesa dopo lalegge 1° ottobre 2024, n. 150 sulla valutazione alla primaria e il voto in condotta.
Il CSPI ha espresso parere favorevole sullo schema di Ordinanza in oggetto, tenuto conto di alcune modifiche e osservazioni proposte.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, lo scorso 31 ottobre, si deve provvedere alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
Giudici sintetici alla primaria. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno della scuola primaria è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
Voto in condotta espresso in decimi e bocciatura con 5 in condotta alla secondaria di primo grado. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. Si è non ammessi con valutazione inferiore a sei decimi.
Per altre misure contenute nella legge bisogna attendere altri strumenti applicativi:
Voto in condotta espresso in decimi, bocciatura con 5 in condotta alla secondaria di secondo grado e elaborato da fare con 6 in condotta. Nella secondaria di secondo grado, nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo o al termine dell’anno scolastico. La mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato e’ pari o superiore a nove decimi.
Attività di cittadinanza attiva con 5 in condotta. L’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporterà il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attivita’ di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.
Condotta e sospensioni
Svolgimento di attività solidali in caso di sospensione superiore a due giorni. Si prevede l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, con il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. L’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento di attivita’ di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito.
Maggiore peso al voto di condotta della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonche’ delle studentesse e degli studenti.