Il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso presentato dai genitori di una bambina, che avevano presentato un’azione civile contro la discriminazione della loro figlia, condannandoli a pagare le spese legali.
I due avevano presentato domanda di iscrizione al nido d’infanzia sia a Carpi che a Correggio ma avevano esercitato il loro diritto alla non vaccinazione obbligatoria, confermando la loro obiezione di coscienza e deducendo il carattere discriminatorio della legge regionale nella parte in cui questa prevede “che l’assolvimento degli obblighi vaccinali costituisca condizione per l’accesso alle scuole di prima infanzia”: ravvisandolo inoltre nel comportamento dei Comuni di Carpi e di Correggio, consistito “nell’aver richiesto ai ricorrenti di compilare il modulo di iscrizione che prevedeva quale requisito di ammissione la dichiarazione d’impegno dei genitori a sottoporre il figlio alle vaccinazioni, in tal modo limitando l’accesso a scuola ai soli bambini vaccinati”.
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